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Il figlio, generalmente quello prediletto, svuota il conto corrente del genitore, abusando della delega attribuitagli da quest’ultimo o anche per benevolenza di quest’ultimo.

Le ipotesi giuridiche relative sono differenti.

Il figlio svuota il conto corrente del genitore quando questo è in vita, se pure la scoperta avviene dopo il decesso del titolare del conto corrente.

Se il prelievo è avvenuto prima della successione ereditaria, gli importi prelevati non sono considerati parte della massa ereditaria (Cassazione Civile, Sezione Terza, ordinanza n. 8611 del 9 aprile 2018).

Tuttavia, il figlio che svuota il conto corrente del genitore deve restituire anche i prelievi eseguiti in vita.

La parte interessata potrà chiedere al giudice di accertare e dichiarare che la somma prelevata, senza giustificato motivo e per esigenze non riconducibili alla vita del titolare del rapporto bancario, debba essere restituita alla massa ereditaria.

Il figlio abusa del conto corrente del genitore dopo il decesso.

Può accadere che il figlio svuota il conto corrente del genitore, prima che la Banca sappia del suo decesso e in conseguenza di tale notizia blocchi, il rapporto bancario.

Pure in questo caso il figlio che svuota il rapporto bancario deve restituire alla massa ereditaria il denaro prelevato senza possibilità di giustificazioni di sorta, ovviamente, ad eccezione delle spese funerarie.

Quest’ultime sono pacificamente ritenute una passività ereditaria e non sono quindi opponibili.

Il figlio svuota il conto corrente del genitore con il benestare di quest’ultimo.

Ebbene anche in questo caso il figlio deve restituire il denaro concesso dal genitore alla massa ereditaria.

Se si prova l’animus donandi del defunto, si configura una donazione che può essere ricondotta alla massa ereditaria tramite l’azione di riduzione o di collazione.

Lo Studio Legale informa…

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