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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Il divorziato non deve più garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio all’ex coniuge.

Questo è quanto emerso dalle più recenti pronunce in tema di assegno di mantenimento, tra le quali, si ricorda, la prima e più nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 11504/2017.

In effetti, alla luce dell’odierno contesto sociale in cui il matrimonio deve essere considerato sì come un atto di libertà ma soprattutto di autoresponsabilità che può concludersi in qualsiasi momento, la Giurisprudenza ha ritenuto che in luogo al criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” debba farsi riferimento al principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi.

In proposito, rilevano gli Ermellini che l’applicazione del criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” nella fase dell’an debeatur, quindi nella fase di valutazione della sussistenza del diritto al mantenimento, provocherebbe una sorta di ultrattività del vincolo matrimoniale.

Il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, infatti, non solo collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici (si ricorda con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico – patrimoniale) ma soprattutto ripristina, nei fatti, il vincolo matrimoniale, seppur limitatamente nella sfera economica.

Per tali ragioni, la Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 11504/2017, abbandona il criterio sopracitato prediligendo quello dell’indipendenza economica dell’ex coniuge individuato ora come parametro idoneo a far nascere o meno il diritto al mantenimento.

I presupposti per accertare la sussistenza o meno dell’indipendenza economica e, quindi del diritto all’assegno divorzile, sono ora da individuarsi nel possesso di redditi di qualsiasi specie; nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari; nella capacità e nella possibilità effettiva di lavoro personale (che varia a seconda del grado di istruzione, dell’età anagrafica, del sesso, etc..) nonché nella stabile disponibilità di una soluzione abitativa.

Ovviamente, alla luce dei parametri sopra citati e delle regole in tema di onere probatorio ex art. 2967 Cod. Civ., spetta in capo al soggetto richiedente l’assegno divorzile dimostrare la sua incolpevole e oggettiva impossibilità di sostenersi economicamente e autonomamente.

Pertanto, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale evidenziato, deve concludersi che l’ex coniuge avrà diritto all’assegno divorzile nelle sole ipotesi in cui questo dimostri di non essere economicamente autosufficiente, indipendentemente dallo stile di vita tenuto in costanza di matrimonio e alla stregua dei parametri individuati dalla Suprema Corte di Cassazione nella nota pronuncia.

Il consiglio dell’avvocato

Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate all’esito di un’attenta disamina dei parametri espressi dagli Ermellini e quindi delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi valutano l’opportunità o meno di agire per ottenere l’assegno divorzile o, per contro, di depositare istanze volte all’ottenimento della revoca dell’assegno di mantenimento.


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