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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Il coniuge superstite conserva il diritto di abitare nella casa familiare alla morte dell’altro coniuge anche se l’abitazione è di proprietà esclusiva del coniuge defunto.

In particolare, l’art. 540 Cod. Civ. prescrive che al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Il coniuge superstite acquisisce il diritto di abitazione come legato “ex lege” quindi automaticamente, senza che sia necessaria una richiesta espressa da parte dell’avente diritto in sede successoria.

Il citato articolo, riservando il diritto di abitazione della casa familiare al coniuge ancora vivo sebbene di proprietà esclusiva del coniuge defunto, mira a tutelare l’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali, ad esempio, la conservazione della memoria del coniuge scomparso, le relazioni sociali e lo stato goduto in costanza di matrimonio.

Stante la ratio appena descritta, il diritto di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite ineriscono solo l’immobile utilizzato concretamente come residenza familiare prima della morte del de cuius (Cass. Civ. sentenza n. 13407/2014) e non anche un appartamento autonomo rispetto alla casa coniugale, anche se ricompreso nello stesso fabbricato, ma non usato per le esigenze abitative familiari (Cass. Civ. sentenza n. 4088/2012).

Il diritto di abitazione non spetta poi al coniuge separato. La separazione personale dei coniugi, infatti, presuppone la cessazione della convivenza e l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare. Pertanto, nel caso in cui sia intervenuta la separazione personale tra i coniugi viene meno il presupposto oggettivo per l’attribuzione del diritto di abitazione e il coniuge superstite non acquisisce il predetto diritto (Cass. Civ. sentenza n. 22456/14).

Da ultimo, tale diritto non sussiste anche se la casa familiare è intestata al coniuge defunto e a terze persone (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un immobile di proprietà del marito defunto e del fratello del marito).

In effetti, la Corte di Cassazione interpreta l’art. 540 Cod. Civ. ritenendo che il termine “comune” si riferisca solo all’ipotesi di comproprietà dell’immobile tra i coniugi e non anche tra un coniuge e un terzo.
Infatti, in caso di comproprietà del de cuius con un terzo, secondo la Suprema Corte di Cassazione si deve ritenere che il coniuge superstite non maturi il diritto di abitare nella casa coniugale, non operando la prescrizione contenuta nell’art. 540 cod. Civ.


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