La madre biologica al momento della nascita del figlio può decidere di conservare l’anonimato.
L’art. 30 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, infatti, prevede la possibilità di partorire nell’anonimato.
In Europa, soltanto in Italia, Francia e Lussemburgo è consentito alla partoriente di rimanere anonima, imponendo il segreto sulla sua identità. Tale previsione trova giustificazione nell’esigenza di tutela del diritto del nascituro e del diritto alla salute della madre, evitando le interruzioni di gravidanza e gli abbandoni dei neonati, e favorendo la scelta di partorire in strutture sanitarie adeguate.
Nel caso di cd. parto anonimo, infatti, la madre esercita il diritto a non essere nominata con la conseguenza che il figlio non potrà mai conoscere l’identità del suo genitore biologico e, quindi, parte della propria identità personale.
Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ed il contrapposto diritto alla salute della madre
E’ evidente, quindi, come in questa vicenda vengano in gioco due fondamentali diritti: il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini, quindi a conoscere l’identità dei propri genitori, e a ricostruire la propria identità personale, ed il diritto alla salute della madre.
La normativa italiana
La normativa italiana attribuiva assoluta prevalenza al diritto ed agli interessi della madre biologica.
L’art. 28, comma 7, della legge sull’adozione, infatti, precludeva all’adottato l’accesso alle informazioni nei confronti della madre che si sia avvalsa della facoltà di rimanere anonima.
La tutela dell’anonimato della madre, poi, si completa con la previsione contenuta nell’art. 93, comma 2, D.lgs n. 196/2003 che prevede il diritto del figlio ad ottenere il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendano identificabile la madre, solo decorsi cento anni (quindi idealmente oltre alla durata della vita umana) dalla formazione del documento.
L’intervento della Corte Europea dei diritti dell’Uomo
La rigidità della normativa italiana è stata oggetto di censura da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
In particolare, nella sentenza del 25 settembre 2012, Godelli c. Italia, i giudici europei hanno censurato la normativa italiana nella misura in cui non prevede la possibilità per la madre che si è avvalsa, al momento del parto, della facoltà di rimanere anonima, di essere successivamente interpellata per verificare la permanenza della volontà di non essere nominata (Corte eur. dir. Uomo, 25 settembre 2012, n. 33783).
L’intervento della Corte Costituzionale
In questo contesto, la Corte Costituzionale n. 278 del 2013 è intervenuta dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 28, comma 7, L. Adoz. ed introducendo la possibilità, su richiesta del figlio adottato, di interpellare la madre che al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, per verificare se intende reiterare la propria dichiarazione di anonimato. Tanto, come espressamente precisato dalla Corte Costituzionale, “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza”.
Il pregio della anzidetta sentenza, così come ricordato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, consiste nel fatto che è stata finalmente affermata l’esistenza di un diritto dell’adottato nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il seguente principio
“in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato della Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorchè la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità”. (Cass. SS.UU n. 1946 del 25 gennaio 2017).
Il limite insuperabile del diritto dell’adottato
Tanto con una doverosa precisazione: il diritto del figlio a conoscere le proprie origini trova un limite invalicabile nel momento in cui a seguito di interpello della madre, questa reiteri la sua volontà di rimanere anonima.
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