Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Capita, a dir il vero troppo spesso, che il volo aereo prenotato da tempo subisca considerevoli ritardi.
Quando il ritardo supera una certa “soglia di tollerabilità” predeterminata, la Legge, in particolare il Regolamento europeo n. 261/2004, sancisce il diritto dei passeggeri a richiedere una compensazione per il disagio subito.
In specifico, gli artt. 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004 prevedono che:
- quando il ritardo supera le due ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori al Km 1.500, i passeggeri hanno diritto ad ottenere dalla Compagnia aerea euro 250,00 a titolo di compensazione del disagio patito;
- quando il ritardo supera le tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i Km 1.500 e 3.500 i passeggeri hanno diritto ad ottenere dalla Compagnia aerea euro 400,00 a titolo di compensazione del disagio subito;
- quando il ritardo supera le quattro o più ore, per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei due precedenti casi, i passeggeri hanno diritto ad ottenere dalla Compagnia aerea euro 600,00 a titolo di compensazione del disagio patito.
Oltre, ovviamente, il diritto alla assistenza dei passeggeri che si sostanzia, ad esempio, nella fornitura di cibi e bevande, piuttosto che alla sistemazione in un albergo, qualora il primo volo disponibile per riproteggere i passeggeri sia solo il giorno seguente.
Il diritto alla compensazione, nei termini sopra precisati, si acquista al verificarsi di un ritardo prolungato.
Il passeggero, quindi, per ottenere le somme di cui sopra, può limitarsi a fornire la prova dell’acquisto del biglietto del volo aereo che ha subito il prolungato ritardo. In queste ipotesi, infatti, il danno è in re ipsa e la responsabilità del vettore è presunta iuris tantum.
La Compagnia area può andare esente da responsabilità provando che il ritardo è dipeso “da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso“, ex art. 5 Regolamento n. 261/2004). Ad esempio, la Giurisprudenza di merito (sentenza del Giudice di Pace di Milano, sez. IV, del 2 ottobre 2017) ha ritenuto che integrasse il caso fortuito la circostanza che il giorno previsto per la partenza fosse avvenuto un incidente aereo che ha giustificato la chiusura dell’aeroporto e i ritardi lamentati.
La Compagnia aerea deve quindi provare in giudizio che:
- il fatto causa del ritardo è eccezionale, quindi deve essere un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, così come precisato anche nella recentissima sentenza del Giudice di Pace di Milano del 2 ottobre 2017, deve essere un evento riconducibile a una causa di forza maggiore o a caso fortuito;
- ha adottato tutte le misure idonee per evitare il ritardo poi verificatosi.
In mancanza, il passeggero avrà diritto ad ottenere il diritto alla compensazione, così come prestabilito e predeterminato a livello europeo nel Regolamento n. 261/2004.