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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Il coniuge divorziato ha diritto ad ottenere una percentuale dell’indennità di fine rapporto dell’ex coniuge alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’art. 12 bis della Legge n. 898 del 1 dicembre 1970, infatti, il coniuge divorziato ha diritto ad ottenere una quota del TFR pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Destinatario di questa previsione è però il solo ex coniuge che non abbia contratto un nuovo matrimonio e che percepisca un assegno di divorzio, liquidato dal giudice in sede giudiziale di divorzio o successivamente in sede di revisione degli accordi divorzili.

La Legge garantisce all’ex coniuge il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza“. Il che significa che tale diritto è attribuibile anche ove il TFR sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando ancora non vi sono soggetti titolari dell’assegno divorzile (Cass. Civ. n. 12175/2011).

Il diritto alla quota di indennità di TFR, poi, attiene alla sola la retribuzione tipica del lavoro subordinato, pubblico o privato che sia, e quindi è escluso in caso di regimi professionali di natura privata. Alla stregua di questo principio, infatti, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 5720/2003), ha escluso che l’ex coniuge abbia diritto ad una quota dell’indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai.

Per quanto attiene al quantum, la percentuale di TFR dovuta all’ex coniuge prevista dalla Legge deve computarsi calcolando il quaranta per cento dell’indennità totale percepita con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincideva con il rapporto matrimoniale. Tale risultato si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il quaranta per cento su tale importo (Cass. Civ. sentenza n. 15299/2007). Ovviamente, dall’importo predetto dovranno essere scorporate le imposte versate, altrimenti l’ex coniuge si troverebbe a corrispondere un importo da lui non concretamente percepito poiché gravato dal carico fiscale (Cass. Civ. sentenza n. 24421/13).

Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, valutato il possesso dei requisiti sopra spiegati, potranno agire al fine di ottenere la quota parte riservata dalla legge all’ex coniuge. A tal fine, l’avv. Elena Laura Bini  precisa che tale diritto matura solo all’atto di cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge ed è quindi azionabile solo dopo che questi abbia effettivamente percepito il relativo trattamento.