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Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il danno derivante dall’uso di un cosmetico debba essere risarcito ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ.

L’art. 2050 Cod. Civ. statuisce una responsabilità per il danno derivante da un’attività pericolosa. In particolare, l’articolo in discorso imputa responsabilità a chiunque cagioni danno nell’esercizio di un’attività, che per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, può ritenersi pericolosa.

Con la conseguenza che, il responsabile del danno derivante da un’attività pericolosa sarà tenuto a risarcirlo, salvo non abbia adottato d tutte le misure idonee a evitarlo.

La Giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che il concetto di attività pericolosa deve essere interpretato ben oltre  quelle attività espressamente definite tali dalla Legge.

Pertanto, come dice la norma, si devono ricondurre all’art. 2050 Cod. Civ. tutte le attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno.

Sulla base di questo presupposto, di recente, la Suprema Corte, con sentenza n. 19180 del 19 luglio 2018, ha ricompreso nelle attività pericolose anche quelle che abbiano ad oggetto la commercializzazione di un prodotto cosmetico.

Pertanto il danno derivante dall’uso di un cosmetico deve essere risarcito ex art. 2050 Cod. Civ.

Il caso in discorso, nello specifico, riguardava il danno derivante da un preparato per uso cutaneo e relativo all’aggravamento della psoriasi di cui il danneggiato già soffriva.

Questo prodotto, in particolare, conteneva in realtà un componente medicinale cortisonico che lo rendeva pericoloso, ben oltre la categorizzazione tra i cosmetici.

In tal caso, appunto, la Corte di Cassazione, ribadendo il granitico orientamento giurisprudenziale, ha affermato che l’accertamento sull’idoneità di un attività a porsi pericolosa, oltre alle attività tipiche (perché così qualificate dalla normativa), deve essere svolto  caso per caso.

Questa pronuncia è assolutamente al passo con i tempi, posto che in commercio sono in decisivo aumento i prodotti cosmetici reclamizzati con proprietà del tutto terapeutiche.

“Attenzione”, avverte l’Avv. Alessandra Giordano,  “la presenza di una componente medicinale, con funzioni terapeutiche o protettive, all’interno di un cosmetico può rendere  il prodotto potenzialmente nocivo per la salute umana!”.