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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

E’ pacifico che gli autisti durante l’orario di lavoro abbiano diritto a delle soste retribuite.

Le difficili condizioni degli autisti e l’importanza di garantir loro delle soste retribuite che consentano loro di rigenerarsi, sono un tema molto importante e di portata generale se si pensa che l’80% del trasporto di merci in Italia avviene su gomma e che la guida non lucida in condizioni di stress lavorativo può provocare sinistri stradali non di poco conto, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri.

L’importanza del tema è emersa anche a livello europeo.

A tal proposito, di recente, la Corte di Giustizia UE il 20/12/2017 si è pronuncia sulla base del regolamento CE n. 561/2006 che vieta di effettuare a bordo del veicolo il periodo di riposo settimanale regolare, mentre consente il riposo settimanale ridotto e il riposo quotidiano, stabilendo che gli autisti devono obbligatoriamente realizzare il riposo settimanale regolare (di 45 ore consecutive) in aree appositamente stabilite.

Il regolamento n. 3820/85/CEE, nonchè l’art. 14 del regolamento OIL n. 67 del 1939, e, in una dimensione nazionale, l’art. 6, comma 1, lett. A) Legge n. 138 del 1958,  prescrivono l’obbligo per gli autisti di effettuare una sosta di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un’ora.

Può accadere, però, che il datore di lavoro non rispetti tali prescrizioni e che da ciò possa derivare un danno per gli autisti (il c.d. danno da stress lavorativo).

Orbene, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta specificando che alla violazione degli obblighi contrattuali o delle normative di Legge non sempre corrisponde la produzione di un danno risarcibile.

Nella sentenza n. 5590 del 22-03-2016 gli Ermellini, infatti, hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale affermatosi sul tema, ribadendo che

le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo“.

Non è sufficiente, quindi, che l’autista provi il mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per vedersi risarcito il danno da stress (o usura psicofisica) lavorativo ma, per ottenere il giusto risarcimento, è necessario che provi in concreto il pregiudizio patito.

In materia, infatti, vige il seguente principio di diritto,

nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l’inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione” (Cass. n. 2886 del 2014; conforme: Cass. n. 14710 del 2015).

Il consiglio dell’Avvocato

Stante il gravoso onere probatorio che incombe sul lavoratore, gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate effettuano ex ante una scrupolosa valutazione circa la dimensione del danno sofferto e l’allegazione delle prove.

Opera che può essere coadiuvata dall’attività investigativa del signor Francesco Finanzon, titolare dell’agenzia investigativa Octopus, per quanto attiene al profilo probatorio, nonchè dalla Dott.ssa Impagnatiello, per quanto riguarda l’entità del danno sofferto e la sua riconducibilità alla sfera lavorativa.

In effetti, solo attraverso il lavoro congiunto dei diversi professionisti è possibile effettuare un’attenta disamina della posizione, evitando l’instaurazione di giudizi eccessivamente gravosi e dall’esito infruttuoso.

http://www.investigazionioctopus.com/