Il coronavirus è causa di forza maggiore e giustifica l’inadempimento del contratto?
In un tempo in cui è diventato impossibile eseguire le prestazioni e far fede alle commesse, in un tempo in cui è difficile provvedere ai pagamenti pattuiti, in un tempo in cui tutti sono preoccupati per il loro avvenire economico, alcuni si chiedono se per caso il coronavirus possa essere “causa di forza maggiore” per risolvere le problematiche contrattuali.
Ad interrogarsi sull’argomento, in mancanza di un intervento del Legislatore, sono le molte persone costrette a fare i conti con problemi di varia natura, tra cui l’impossibilità di adempiere agli accordi contrattuali già presi.
Ecco che il coronavirus e e l’inadempimento del contratto sembrano essere diventati purtroppo connessi.
Perchè ci si chiede se il coronavirus è causa di forza maggiore nei rapporti contrattuali?
In forza della dichiarazione dell’OMS di emergenza internazionale di salute pubblica, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato con apposita delibera lo stato di emergenza su tutto il territorio italiano, applicando in varie fasi temporali sempre piu’ stringenti misure restrittive.
Gli effetti di queste misure hanno comportato, tra le tante, anche l’impossibilità di eseguire/adempiere fattivamente i contratti già stipulati.
Da qui sono derivati i primi problemi. C’è chi, pur non potendo piu’ prestare la propria prestazione, insiste nel chiedere ugualmente il pagamento. C’è chi chiede ugualmente la prestazione alla controparte che non la può eseguire e così via.
Da qui molti iniziano a pensare alla formula della “forza maggiore”, quale soluzione temporanea o definitiva del vincolo contrattuale.
La forza maggiore può dunque essere invocata in tema di coronavirus?
Anzitutto, piu’ propriamente a parlare di forza maggiore è generalmente il contratto. Pertanto, la prima cosa da fare è verificare che il contratto non escluda espressamente la causa di forza maggiore come causa di inadempimento.
Dopodiché, nel silenzio del legislatore, soccorre il Codice Civile.
Quest’ultimo, il Codice Civile, è stato approvato nel 1942 e non è fortunatamente mai andato in pensione!
Il primo comma dell’art. 1256 Cod. Civ. prevede l’assoluta impossibilità della prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione.
Ne consegue, ai sensi dell’ art. 1463 Cod. Civ., che “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuto”.
L’art. 1256 Cod. Civ. al secondo comma prevede l’impossibilità temporanea, ossia il caso della prestazione solo momentaneamente impossibile. In questo caso, finchè predura l’impossibilità, non si è responsabili del ritardo nell’adempimento. Ad ogni modo, se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla, l’obbligazione si estingue.
Nella storia della giurisprudenza italiana esistono pronunce che individuano nei provvedimenti restrittivi delle Autorità lo stato di forza maggiore che rende l’inadempimento del contratto una causa non imputabile al debitore proprio ai sensi degli articoli sopra citati.
Ad ulteriore soccorso, l’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate di Milano ritene che sia applicabile alla grave situazione che stiamo vivendo la disciplina dell’art. 1467 Cod. Civ.
Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, l’’articolo citato prevede che “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”.
Le soluzioni richiamate dal Codice Civile non sono un grande conforto per imprenditori, titolari di P. Iva, famiglie, specie se con bambini, ma sono comunque soluzioni percorribili, posto che questo momento così buio lo si deve comunque affrontare.
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, si permettono di segnalare che in questo momento le soluzioni ai problemi DEVONO essere messe in atto.
Queste soluzioni possono essere poste in essere per il tramite di missive, accordi e transazioni, relaegando all’estrema ratio il ricorso all’Autorità Giudiziaria, che, per varie ragioni, non può soddisfare le esigenze di urgenza del periodo.
Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate chiamando il numero 02.39562550 o inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it.
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