Ha fatto molto clamore, anche mediatico, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018, con la quale la giurisprudenza ha rinvigorito il diritto del coniuge divorziato all’assegno di mantenimento.
Secondo questa importante pronuncia, infatti, il coniuge ha diritto all’assegno di divorzio solo questo abbia funzione perequativa-compensativa.
Così, dopo questa pronuncia delle Sezioni Unite, molti hanno reclamizzato un ritorno alle origini dell’assegno divorzile, con conseguente ripristino del criterio volto a garantire al coniuge divorziato lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Sicché tutti i passi in avanti compiuti dalla giurisprudenza circa il principio di autosufficienza del coniuge divorziato dovrebbero considerarsi, secondo questa pronuncia, svaniti nel nulla.
L’ex coniuge può davvero continuare indisturbato a vivere a spese dell’altro?
Recentemente è intervenuta la Sezione Prima Civile della Suprema Corte, con sentenza del 9 agosto 2019, n. 21228, a chiarire il diritto all’assegno dell’ex.
L’assegno divorzile ha, anzitutto, lo scopo assegnato dalla norma, quello di riequilibrare il reddito in presenza di un svantaggio economico tra l’uno e l’altro coniuge.
Si tratta di una funzione perequativa-compensativa, in ragione del suo scopo volto ad assicurare al coniuge divorziato un reddito pari al contributo fornito per la realizzazione della famiglia, con rinuncia alle proprie aspirazioni.
Ad esempio, potrebbe essere il caso in cui uno dei coniugi si sia trasferito all’estero per via della promozione lavorativa dell’altro coniuge, rinunciando alle sue aspirazioni e al suo lavoro.
Al coniuge divorziato verrà riconosciuto l’assegno di divorzio, a cui deve attribuirsi la funzione appena precisata, se lo stesso non abbia adeguati mezzi economici e se sia impossibilitato a procurarseli.
In tal caso, il valore dell’assegno dovrà essere parametrato al contributo fornito per la vita familiare, alla durata del matrimonio e all’età dell’ex coniuge.
Il commento dello Studio Legale Lambrate
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che: “la recente pronuncia della Sezione Prima della Corte di Cassazione finalmente precisa che il coniuge divorziato non possa approfittarsi o lucrare sull’altro, vivendo a spese del proprio ex”.
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