Che differenza c’è tra due persone che convivono senza averlo dichiarato all’Anagrafe del Comune e due conviventi di fatto, regolarmente riconosciuti? Che diritti sono riconosciuti ora al convivente di fatto?
Tutti sanno che con l’entrata in vigore della L. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà) viene finalmente regolamentata la convivenza di fatto.
Cosa significa “convivenza di fatto”?
La convivenza di fatto, come disposto dall’art. 36 della L. 76 del 2016, consiste nella convivenza di due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
I due conviventi possono richiedere il riconoscimento della convivenza, dichiarando all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. Così facendo i dichiaranti ricevono, successivamente alla dichiarazione, un certificato di stato di famiglia.
Quali diritti ha il convivente di fatto?
Con il riconoscimento dello status di conviventi le parti hanno accesso ad una serie di diritti.
In particolare, il convivente riconosciuto acquisisce il diritto di visita in caso di reclusione. In caso di malattia o di ricovero, il convivente acquisisce il diritto di visita, di assistenza e di accedere alle informazioni personali del compagno. Al convivente è poi riconosciuta la possibilità di designare l’altro quale proprio rappresentante in caso di malattia o di morte.
Il convivente, inoltre, matura il diritto di continuare a risiedere nella casa di comune residenza dopo il decesso del convivente proprietario dell’immobile.
Per quanto attiene al diritto al risarcimento del danno da morte del convivente per fatto illecito altrui (ad esempio in caso di sinistro stradale), si precisa che la giurisprudenza anche prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà tutelava i diritti del convivente, riconoscendogli il diritto ad ottenere un risarcimento.
Ora tale diritto è stato espressamente riconosciuto nella legge. Nella determinazione del danno risarcibile (materialmente la somma spettante al convivente superstite), poi, la posizione del convivente di fatto è equiparata alla posizione del coniuge in vita.
Da ultimo, al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa familiare del convivente (si pensi ad esempio ad un negozio di abbigliamento, ad un bar etc..) spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell’azienda stessa.
Come si possono disciplinare i rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto?
La Legge Cirinnà, in aggiunta, prevede che i conviventi, a scopo garantistico, possono stipulare un contratto di convivenza.
Attraverso la stipula di tale contratto, infatti, i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali. Tale decisione non è un obbligo, bensì una liberà facoltà delle parti. I conviventi, infatti, se scegliendo di regolare giuridicamente le attribuzioni patrimoniali, danno vita ad un vero e proprio contratto, produttivo di diritti e doveri.
La legge prevede un diritto al mantenimento dell’ex convivente?
No. In caso di cessazione della convivenza di fatto l’ex-convivente che versa in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può richiedere gli alimenti. Il diritto agli alimenti è limitato a ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza. In questo diverge, infatti, dal diritto al mantenimento che prevede un’assistenza materiale più cospicua, non limitandosi ad uno stato di bisogno del soggetto beneficiario.
Gli alimenti vengono determinati dal Giudice, in misura proporzionale alla durata della convivenza e secondo quanto disposto dall’art. 438, comma II, Cod. Civ.
Quindi, secondo la Legge, in proporzione al bisogno dell’ex-convivente e alle condizioni economiche del convivente obbligato. Fermo, però, il limite di quanto sia strettamente necessario alla vita dell’alimentando.
Quali diritti ha il convivente di fatto rispetto al convivente more uxorio?
La regolamentazione della convivenza di fatto ha permesso il riconoscimento di svariati ed importanti diritti che, prima di allora, non esistevano per le coppie di fatto ma solo per i coniugi.
In particolare, i conviventi more uxorio che non chiedono il riconoscimento anagrafico presso il Comune territorialmente competente non possono beneficiare di gran parte dei diritti riconosciuti dalla Legge Cirinnà.
Si pensi, ad esempio, al fondamentale diritto di visita del proprio compagno ricoverato presso una struttura ospedaliera. Nel caso di conviventi non riconosciuti, infatti, il convivente non avrebbe diritto a visitare il compagno malato, né a chiedere informazioni circa il suo stato di salute.
Il parere dell’Avvocato
L’avv. Elena Laura Bini titolare dello Studio Legale Lambrate precisa che “anche prima della Legge Cirinnà la convivenza tra due persone assumeva rilevanza giuridica. Si pensi, ad esempio, alla perdita dell’assegno divorzile in caso di convivenza more uxorio. La giurisprudenza più recente, infatti, ha stabilito che anche un rapporto di convivenza, laddove assuma il carattere di stabilità e continuità, è idoneo a far venir meno il diritto all’assegno di mantenimento; oppure all’art. 408 Cod. Civ. che consente alla persona stabilmente convivente di assumere l’incarico di amministratore di sostegno, anche se non è convivente di fatto”. Il merito della Legge Cirinnà precisa l’avv. Elena Laura Bini “è stato quello di fornire un chiaro riconoscimento giuridico a situazioni che ormai sono più diffuse addirittura del matrimonio, lasciate per lungo tempo alla discrezionalità dell’organo giudicante“.
Lo Studio Legale Lambrate assiste i conviventi che vogliano stipulare un accordo, disciplinando in modo chiaro i loro diritti ed i relativi obblighi economici. Gli Avvocati supportano anche i conviventi che vertano in una situazione di criticità, regolando le relative pendenze.
Nell’affrontare le situazioni conflittuali, fonte di gravi sofferenze, lo Studio Legale Lambrate si avvale della preziosa collaborazione della Dott.ssa Valentina Impagnatiello, psicologa presso ASST San Gerardo di Monza.