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La perdita di una persona cara comporta il diritto al risarcimento di varie voci di danno in capo a determinati soggetti che dimostrino di avere avuto con questo un forte legame morale e materiale.

In particolare, a seguito della tragica scomparsa di un proprio caro, si potrà invocare il danno da perdita del rapporto parentale c.d. danno iure proprio, quantificato, da un lato, sulla scorta di parametri di liquidazione indicati dalle Tabelle formulate da alcuni Tribunali e, dall’atro, personalizzato secondo le peculiarità del caso concreto.

In particolare, per ottenere un adeguato risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale dovranno essere evidenziate le seguenti circostanze:

  1. a) l’età del de cuius e del parente superstite, stante l’aspettativa di vita e di condivisione morale e spirituale tra questi;
  2. b) la frequentazione e la vicinanza morale e materiale, nonché le attività condivise tra la vittima e il superstite;
  3. c) l’assenza di altri familiari, in quanto l’affetto del caro scomparso è individuato come unico;
  4. d) l’apporto economico del de cuius alla vita del superstite, che necessariamente subirà una diminuzione di reddito se beneficiava in vita di una condivisione del regime economico;
  5. e) l’eventuale attività autonoma facente capo sia al defunto che al superstite, alla quale il tragico evento cagioni difficoltà di sorta.

Quanto detto vuole porsi anche come spiegazione in merito al fatto che questo tipo di danno viene quantificato in maniera diversa anche tra parti che hanno lo stesso grado di parentela.

Accanto al danno da perdita del rapporto parentale, in alcune circostanze, si aggiunge il danno c.d. iure hereditatis, riconosciuto se tra le lesioni e la morte del proprio caro sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo.

Il diritto a questo danno idealmente matura direttamente in capo alla vittima del sinistro e, con la sua morte, si trasmette agli eredi.

Avv. Alessandra Giordano