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Forse non tutti sanno che i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale. 

Il fondo patrimoniale per soddisfare i bisogni della famiglia

Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato nel quale vengono destinati beni (beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito) con la specifica funzione di soddisfare i bisogni della famiglia.

Nel fondo patrimoniale possono confluire sia beni di esclusiva proprietà di uno dei due coniugi sia beni caduti in comunione legale.

Il fondo patrimoniale e i creditori dei coniugi

La costituzione di un fondo patrimoniale comporta che i creditori personali dei coniugi non possano soddisfare il loro credito aggredendo i beni che formano il fondo patrimoniale.

Ai sensi dell’art. 170 Cod. Civ., infatti, l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita soltanto per  i debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari.

Quando è possibile opporre ai creditori l’esistenza di un fondo patrimoniale?

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che la costituzione del fondo patrimoniale è soggetta alle disposizioni dettate in tema di convenzioni matrimoniali, ivi inclusa la previsione di cui all’art. 162, comma 4, Cod. Civ.

L’art. 162, comma 4, Cod. Civ., prescrive che le convenzioni matrimoniali sono opponibili ai terzi creditori solo se annotate a margine dell’atto di matrimonio.

L’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio

Il fondo patrimoniale, quindi, è opponibile ai terzi creditori solo se è stato annotato prima dell’azione promossa dal creditore.

Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che ciò che condiziona l’opponibilità ai creditori del fondo patrimoniale  è la sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio

 “mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2657 Cod. Civ. resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” (Cass. Civ. Ord. n 12545 del 10 maggio 2019).

Attenzione…

Ne discende, quindi, che nell’ipotesi in cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale sia stato trascritto nei pubblici registri immobiliari prima dell’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo ma sia stato annotato a margine dell’atto di matrimonio solo successivamente a tale iscrizione, l’esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario.

Il creditore ipotecario, dunque, potrà soddisfare il proprio credito anche aggredendo i beni costituenti il fondo patrimoniale.


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