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Non può essere disposta la sospensione della patente di guida a chi ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con “foglio rosa”!

Questo è quanto statuito dalla recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

Il caso oggetto della pronuncia

Il Tribunale accertata la responsabilità penale di un soggetto per aver condotto un’autovettura in stato di ebbrezza, aveva disposto, oltre alla pena detentiva e all’ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida per la durata di un anno.

Gli artt. 186 e 186 bis Codice della Strada, infatti, impongono che all’autore dei delitti debba essere applicata, oltre alla pena principale, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il contravventore ricorreva per Cassazione lamentando che il Tribunale aveva illegalmente disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente in quanto quest’ultimo ne era sprovvisto.

Era stato, infatti, accertato che gli operanti intervenuti non avevano proceduto al ritiro della patente di guida in quanto il trasgressore deteneva solo il “foglio rosa”.

E’ possibile disporre la sospensione della patente di guida a chi ha il solo “foglio rosa”?

 Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che:

“la sospensione della patente di guida, conseguente per legge ad illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata nei confronti di colui che, pur conducendo veicoli per la cui guida è richiesta tale abilitazione, al momento della commissione del fatto non l’aveva ancora conseguita” (Cass. Pen. sent n. 47589/2017).

Pertanto, siccome nel caso in esame il trasgressore risultava in possesso del mero “foglio rosa”, non poteva essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

La sospensione della patente si considera come “come se non esistesse”.

La Suprema Corte di Cassazione ha poi affermato che:

“la sanzione della sospensione della patente di guida nei confronti di un soggetto il quale non l’abbia mai conseguita o al quale sia stata revocata va considerata tamquam non esset” (Cass. Pen. sent. n. 49184 del 4.12.2019).

Sulla scorta di tale principio, i giudici di legittimità hanno escluso l’esistenza di un interesse del trasgressore a ricorrere per Cassazione. Ciò in quanto, la sanzione amministrativa irrogata non è applicabile a suo carico.

Hanno, così, dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il consiglio dell’Avvocato

Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate segnalano che “sul punto, gli Ermellini hanno anche precisato che non può essere precluso al trasgressore il diritto ad ottenere la patente di guida per un periodo corrispondente alla durata della sospensione“.

Di fatto, dunque, al trasgressore privo della patente di guida non potrà essere applicata alcuna sanzione accessoria di revoca/sospensione della patente di guida e, ove erroneamente applicata, questa dovrà considerarsi come non esistente!


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