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Il reato di guida in stato d’ebbrezza è punito dal Codice della Strada con sanzioni che variano a seconda del tasso alcolemico rilevato nel sangue.

L’etilometro

Lo strumento con il quale gli organi competenti verificano la quantità di alcol presente nel sangue nell’immediatezza di un controllo stradale è l’etilometro.

L’etilometro è uno strumento che rileva la quantità di alcol presente nel sangue sulla base della quantità di alcol presente nel respiro, quindi nell’aria, con una misurazione in grammi su litro (g/l).

Sulla attendibilità dell’etilometro si è molto discusso.

In particolare, ci si è chiesti se sia configurabile il reato di guida in stato d’ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest oltre a riportare il tasso alcolemico rilevato contenga la dicitura “volume insufficiente”.

Dunque, è’ attendibile un alcoltest che contiene la dicitura “volume insufficiente”?

La più recente giurisprudenza ritiene che l’alcoltest sia attendibile anche in presenza della dicitura “volume insufficiente”

In particolare, con sentenza n. 22604 del 9 maggio 2017 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che

“è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, la quale, in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell’imputato”.

La dicitura “volume insufficiente”

Ciò in quanto, in mancanza di un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve considerarsi come correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria.

La prova dell’inattendibilità dell’alcoltest spetta all’imputato

Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che

“è onere dell’imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell’alcoltest qualora lo scontrino riportante l’indicazione del tasso alcolemico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente” e l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore”(Cass. Pen. sentenza n. 20814 del 15 maggio 2019).

Il consiglio dell’Avvocato

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