Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
La Legge in tema di guida in stato d’ebbrezza prevede che chi provoca un incidente perché sotto l’effetto di sostanze alcolemiche sia punito più gravemente ai sensi e per gli effetti dell’art. 186, comma 2 bis, Codice della Strada.
La circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente in stato d’ebbrezza non si applica nelle ipotesi in cui il conducente si sia rifiutato di sottoporsi all’alcool test.
A stabilirlo sono stati proprio gli Ermellini in un recentissimo e importante intervento a Sezioni Unite (Sez. U, n. 46625/2015). I Giudici di Legittimità hanno infatti stabilito il principio in base al quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza.
A sostegno della predetta argomentazione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che ai fini dell’operatività dell’aggravante è necessario accertare che il conducente si sia messo alla guida in stato d’ebbrezza.
Per contro, nell’ipotesi in cui il conducente si rifiuta di sottoporsi all’alcool test manca l’accertamento dello stato di ebbrezza in quanto il reato si configura proprio perché il soggetto si pone di intralcio all’accertamento tecnico.
A ben vedere, le due figure delittuose sono poste a tutela di due diversi beni giuridici: l’aggravante dell’aver commesso un incidente in stato d’ebbrezza tende a responsabilizzare il conducente prevedendo per chi provochi un’incidente un trattamento sanzionatorio più elevato. Totalmente diversa è la fattispecie di reato di rifiuto a sottoporsi all’alcool test. Quest’ultima mira infatti ad evitare il frapponimento di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale.
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