Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
L’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), dispone che, nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/1 al conducente del veicolo debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e quella della confisca dei veicolo con il quale è stato commesso il reato.
La confisca non può essere disposta nel caso in cui il veicolo in questione appartenga a persona estranea al reato. In tal caso, tuttavia, è previsto dalla Legge che la durata della sospensione della patente sia raddoppiata.
La Giurisprudenza in tema di confisca del veicolo per guida in stato d’ebbrezza ha delineato il concetto di “persona estranea al reato” chiarendo in quali ipotesi la vettura può essere considerata di appartenenza al conducente e in quali no.
In specifico, la Corte di Cassazione ha precisato che “il concetto di “appartenenza” deve intendersi, non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purchè non occasionali” (Cass. n. 20610/10).
Così, sulla base del principio appena delineato, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, intestato formalmente alla madre dell’imputato ma utilizzato di fatto esclusivamente dal figlio – conducente.
Per quanto attiene alle auto aziendali, gli Ermellini hanno anche affermato che “è legittima la confisca, per il reato di guida in stato di ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l’autore del reato sia socio accomandatario ” (Cass. n. 38663/2010).
Stesso discorso è stato applicato in caso di autovettura formalmente intestata ad una società in nome collettivo, ma utilizzata dal conducente socio, nonché amministratore della stessa società.
Per gli Ermellini, infatti, “proprio il ruolo ricoperto dall’imputato all’interno della ditta, di socio ed amministratore della s.n.c. intestataria del veicolo in questione, denuncia la sussistenza di un rapporto di necessaria strumentalità tra l’impiego dello stesso veicolo e la consumazione della fattispecie contravvenzionale contestata e ne legittima, quindi, la confisca, che si rende doverosa ed opportuna in quanto volta ad evitare la reiterata illecita utilizzazione del mezzo“(Cass. n. 19143/2015).
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