Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Cosa succede in caso di rifiuto di alcool test?
Come è noto, ai sensi dell’art. 186 Codice della Strada mettersi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) è reato. Lo stesso articolo prevede anche che al conducente che si rifiuta di sopporsi all’alcool test venga applicata la sanzione più grave prevista. Al conducente, infatti, verrà comminata la sanzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) quindi un’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, oltre alla confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, se di proprietà del conducente.
Se il reato di guida in stato d’ebbrezza viene commesso tra le ore 22:00 e le ore 7:00, la Legge prevede altresì all’art. 186, comma 2 sexies, una circostanza aggravante. L’ammenda prevista viene infatti aumentata da un terzo alla metà.
Orbene, tale circostanza non è applicabile nel caso in cui il soggetto si sia rifiutato di sottoporsi all’alcool test.
A stabilirlo sono stati gli Ermellini con una recente pronuncia (Cass. pen. sentenza n. 26113/2016) nella quale hanno precisato che l’aggravante della commissione del fatto in ore notturne fa riferimento al conducente che in tale fascia oraria è alla guida in stato d’ebbrezza. Tale condizione manca in caso di reato di rifiuto di sottoporsi all’alcool test; lo stato di “giuda in stato di ebbrezza” non è accertato proprio per la mancata volontà del conducente di effettuare l’alcool test.
Sotto altro profilo, proseguono i Giudici di Legittimità, deve evidenziarsi anche “la circostanza aggravante dell’orario notturno si fonda sulla maggiore pericolosità della guida in stato d’alterazione nella fascia oraria ivi considerata: maggiore pericolosità che non può in alcun modo riferirsi alla condotta riottosa del conducente del quale non sia stato accertato strumentalmente lo stato d’ebbrezza, a causa del suo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti“.
Del resto, poi, anche il dato letterale della norma depone in tal senso. L’art. 186, comma 7, Codice della Strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici) richiama solo l’art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada e non anche la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies (commissione del fatto in orario notturno). Le due fattispecie, infatti, sono autonome e vengono trattate dalla Legge in modo analogo solo per quanto attiene al profilo sanzionatorio.
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate evidenziano che “diversamente, qualora detta aggravante venisse applicata anche al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcool test, saremmo di fronte ad un’ipotesi di analogia in malam partem, vietata dal nostro ordinamento penale“.
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