Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Come è noto, è vietata la guida sotto l’uso di bevande alcoliche. La guida in stato d’ebbrezza è una fattispecie complessa, disciplinata dal Codice della Strada, che, a seconda del tasso alcolemico rilevato, si qualifica come sanzione amministrativa o reato penale. L’art. 186 comma II Codice Della Strada, infatti, prevede tre distinte ipotesi.
In particolare, chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 a e non superiore ad 0,8 grammi per litro (g/l) rischia una sanzione amministrativa compresa tra euro 531 e euro 2.125 e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
Chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) rischia un’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
In ultimo, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) il conducente rischia un’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
Per quanto attiene alla sanzione amministrativa accessoria, è importante sapere che competente ad erogarla è il Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione.
Quest’ultimo infatti, ricevuti gli atti dall’organo che ha accertato l’infrazione, entro il termine di venti giorni, emette il decreto di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione del documento di guida.
Tale periodo è determinato in relazione alla gravità dell’infrazione, tenuto ovviamente conto dei minimi e dei massimi contenuti nel Codice della Strada e sopra riportati.
Il decreto prefettizio viene poi notificato al soggetto che ha commesso l’infrazione e dal giorno della notifica decorrono trenta giorni per l’eventuale impugnazione. Competente a decidere in merito all’impugnazione del decreto prefettizio che sospende la patente è il Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata l’infrazione.
Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate evidenziano l’opportunità di ricorrere al Giudice di Pace. Tale ricorso, infatti, consente di riottenere immediatamente la patente di guida, onde poi affrontare la questione avanti alla competente autorità giudiziaria penale a cui è propriamente devoluta la materia.
A tal proposito, l’Avv. Elena Laura Bini precisa “la predetta opposizione è uno strumento utile che consente di chiedere al Giudice di Pace la sospensione del decreto Prefetto fino all’esito del procedimento penale. Materialmente, l’Assistito potrà ottenere in via provvisoria la patente di guida fino all’esito del procedimento penale. L’utilità deriva dal fatto che il procedimento penale potrebbe durare anni e che, nelle more, l’Assistito potrà continuare ad utilizzare la propria patente di guida“.
Ovviamente, è onere del richiedente provare innanzi al Giudice di Pace che la patente di guida è uno strumento necessario per svolgere l’attività lavorativa e che sussistono ragioni di estrema importanza quali impegni familiari inderogabili, ad esempio vi è un impellente bisogno della patente di guida per accompagnare i figli minori a scuola, tali da far accogliere l’opposizione.