E’ noto a tutti che mettersi alla guida in stato d’ebbrezza è una condotta sanzionabile anche penalmente.
Guida, infatti, in stato d’ebbrezza chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore allo 0,5 g/l.
Come si rileva il tasso alcolemico?
Durante un controllo stradale è possibile che gli Organi competenti richiedano l’esame del tasso alcolemico. Tanto avviene per il tramite di uno strumento, l’etilometro.
L’etilometro richiede che il conducente espiri all’interno dello strumento onde rilevare la quantità di alcol presente nel sangue sulla base della quantità di alcol presente nell’area.
A distanza di cinque minuti dal primo accertamento, poi, deve essere svolta una seconda misurazione.
E’ sufficiente anche una sola misurazione alcolemica?
Si. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ai fini della prova della sussistenza del reato di guida in stato d’ebbrezza, è sufficiente anche una sola misurazione alcolemica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti.
Quali elementi sintomatici rilevano?
Rileva, ad esempio, il verbale degli Agenti che hanno accertato il reato di guida in stato di ebbrezza.
Nel verbale, infatti, gli Agenti formalizzano lo stato psicofisico del conducente. I verbali di accertamento contengono indicazioni quali “l’imputato emana un forte alito vinoso, si muove in modo sconnesso e articola frasi poco comprensibili“.
In presenza di tali elementi e della misurazione dell’alcoltest, dunque, il Giudice può ben condannare l’imputato per il reato di guida in stato d’ebbrezza.
La Giurisprudenza
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“quanto all’impossibilità di una seconda misurazione, poichè l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 Codice della Strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione” (Cass. Pen. sentenza n. 22604 del 9 maggio 2017).
Più di recente, la Suprema Corte ha altresì chiarito che in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa è onere dell’imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell’alcoltest e dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato (Cass. Pen. n. 20814 del 15 maggio 2019).
Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it
Consulta gli articoli correlati:
Guida in stato d’ebbrezza: il rifiuto a sottoporsi all’alcool test in orario notturno
Guida in stato d’ebbrezza: l’etilometro segna “volume insufficiente”