Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
L’esistenza di gravi difetti della costruzione può far nascere in capo al costruttore dell’opera una ipotesi di responsabilità.
Cosa si intende per gravi difetti?
Sono “gravi difetti”, ai sensi dell’art. 1669 Cod. Civ., quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità. Quei difetti gravi che pregiudicano la normale utilizzazione del bene in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
Nella locuzione “gravi difetti della costruzione” devono ricomprendersi: le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si risolvono nella realizzazione dell’opera con materiali inidonei e/o non a regola d’arte; le carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali che si traducono in vizi costruttivi, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera.
In altri termini, costituiscono “gravi difetti della costruzione” tutte le carenze costruttive di un’opera che pregiudicano o compromettono in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l’abitabilità della stessa.
Sono gravi difetti anche i vizi che riguardano parti secondarie ed accessorie?
E’ bene precisare che la previsione di cui all’art. 1669 Cod. Civ. non attiene unicamente alle parti essenziali dell’opera ma ha un’operatività più ampia. L’art. 1669 Codi. Civ. contempla, infatti, anche quei vizi che riguardano elementi accessori o secondari. Ad esempio, i vizi alle condutture di adduzione idrica, ai rivestimenti, la canna fumaria, l’impianto di riscaldamento. Si tratta, quindi, anche di vizi che non determinano la rovina dell’edificio ma che incidono negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.
Il costruttore è responsabile anche per le mattonelle del pavimento rovinate.
Invero, accogliendo i principi sovra esposti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8140/2004, ha infatti sancito la responsabilità del costruttore ai sensi dell’art. 1669 Cod. Civ. in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita.
Il parere dell’avvocato.
Lo Studio Legale Lambrate assiste chi lamenta l’esistenza di gravi difetti dell’immobile per responsabilità del costruttore. L’operato dello Studio Legale Lambrate si sostanzia nell’esperimento di una preventiva consulenza tecnica sull’immobile per mezzo dell’ausilio di consulenti specializzati. Solo all’esito di una consulenza favorevole, gli avvocati dello Studio Legale Lambrate promuovono un’azione ai sensi dell’art. 1669 Cod. Civ. Ciò, ovviamente, al fine di tutelare l’assistito da inutili aggravi economici”.