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Il coerede ha diritto alla resa dei conti da parte dell’erede che abbia avuto il godimento esclusivo del bene ereditato.

Quando al possesso esclusivo si accompagna anche al godimento del bene immobile comune in via esclusiva, l’altro coerede potrebbe avere diritto ad un ristoro.

Il godimento in via esclusiva da parte di uno dei coeredi del bene comune può infatti comportare l’onere di corrispondere i frutti civili a chi non ne ha goduto.

Cosa sono i frutti civili?

Questi sono valutati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato nell’ambito dell’azione di rendiconto divisionale ex art. 723 Cod. Civ. (Cass. Civ. 5504/2012).

Si tratta in pratica di una forma di ristoro della privazione del godimento del bene immobile pro quota.

Con quale azione si chiedono i frutti per il godimento esclusivo?

L’anzidetta azione di resa dei conti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, può proporsi anche in via autonoma rispetto alla domanda di divisione e decisa quindi separatamente senza reciproci condizionamenti tra il giudizio di divisione e di resa dei conti (Cass. Civ. 1319/2024). Nell’azione di rendiconto ex art. 723 Cod. Civ. è possibile richiedere i frutti civili e le spese per le migliorie, mente nel giudizio di divisione si chiede lo scioglimento della comunione ereditaria.

Chi ha avuto il godimento esclusivo può aver diritto al rimborso delle anticipazioni.

Nella azione di resa dei conti chi ha goduto del bene comune può infatti richiedere o eccepire la refusione delle spese straordinarie e delle migliorie, a cui lo stesso può aver fatto fronte durante il periodo di godimento.

In pratica, ciascun erede deve quindi imputare alla sua quota, nell’ambito della domanda di resa dei conti, le somme di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, cioè i debiti relativi alla gestione della comunione con esclusione dei debiti che hanno diversa genesi.

Pertanto, i coeredi sistemano in linea di principio, con la resa dei conti, i loro rapporti di dare avere, rifondendo gli eventuali conguagli del caso tra chi ha avuto il possesso del bene e chi invece ne è rimasto escluso.

Posso cacciare l’erede che occupa il bene ereditario in via esclusiva?

Non è possibile invece escludere il godimento di uno dei coeredi del bene ereditario, in quanto il singolo comunista può utilizzare la cosa comune anche in forma più intensa rispetto agli altri. Al singolo è solo impedito “di attrarre la cosa comune o parte di essa nell’orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire il pari godimento agli altri“(Cass. civ. 8119/2004). Il godimento quindi di un bene da parte di un comproprietario è lecito, purché non venga impedito agli altri il pari utilizzo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 5256/2012), tuttavia, il semplice godimento esclusivo di un immobile comune da parte di uno dei comunisti comporta il diritto dei restanti comproprietari alla corresponsione in loro favore dei frutti civili ritirabili dallo stesso.

Lo Studio Legale informa…

Bisogna valutare il possesso dei requisiti per proporre domanda di rendiconto, la quale ovviamente prima di essere azionata avanti al Tribunale può essere domandata in via stragiudiziale al coerede auspicando una bonaria conciliazione.

Per ogni approfondimento sul tema è possibile scrivere a info@studiolegalelambrate.it oppure compilare il modulo nella pagina dei contatti.