La pubblicazione di fotografie senza il consenso della persona ritratta è una lesione del diritto all’immagine.
Oggigiorno non è così improbabile che una fotografia venga pubblicata su internet senza il consenso della persona ritratta.
Il riferimento è ai diversi social network sui quali vengono costantemente pubblicate fotografie di persone sconosciute, a volte con finalità positive, altre per deridere il loro look o l’aspetto estetico.
Orbene, la pubblicazione di fotografie senza il consenso della persona ritratta lede importanti diritti.
Il diritto alla riservatezza
Il diritto alla riservatezza è un diritto costituzionalmente garantito che tutela l’individuo dalle ingerenze pubbliche, garantendo che tutto ciò che attiene alla sua sfera privata, familiare e personale non venga pubblicizzato e sottoposto alla pubblica opinione contro il suo volere.
Il diritto all’immagine
Il diritto all’immagine è un espressione del più generale diritto alla riservatezza.
E’ un diritto fondamentale della persona ed ha carattere assoluto e personalissimo. Il diritto all’immagine, infatti, non può essere né leso né ceduto.
La Legge tutela il diritto all’immagine all’art. 10 Cod. Civ. Tale articolo vieta l’esposizione o la pubblicazione non consentita dell’immagine di una persona e la divulgazione lesiva del decoro o della reputazione del soggetto ritratto.
In altri termini, è vietata ogni divulgazione o pubblicazione di fotografie senza il consenso della persona ritratta, salvo casi eccezionali previsti dalla Legge.
In quali casi è possibile pubblicare fotografie senza il consenso?
La Legge sul diritto d’autore, in particolare gli artt. 96 e 97 L. 633/41, autorizza la pubblicazione e la diffusione dell’immagine altrui quando, pur mancando il consenso, la pubblicazione soddisfi l’interesse pubblico all’informazione. L’interesse pubblico all’informazione è considerato prevalente rispetto all’interesse dell’individuo, che viene, quindi, sacrificato in ragione di un interesse predominante.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che non occorre il consenso della persona ritratta in caso di notorietà del soggetto ripreso, quando il soggetto ricopre un pubblico ufficio, quando si persegue finalità di giustizia o di polizia,oppure per scopi scientifici, didattici o culturali, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (Cass. Civ. sez. III, 27/08/2015, n. 17211).
Al di là di queste ipotesi, la pubblicazione di fotografie altrui senza consenso è illecita.
Il diritto all’onore
La pubblicazione di fotografie altrui è illecita anche quando il soggetto ritratto aveva prestato consenso ma la pubblicazione ha arrecato pregiudizio alla persona ripresa, al suo onore, alla sua reputazione o al suo decoro.
In simili ipotesi, ad essere violato non è il diritto alla riservatezza ma il diritto all’onore.
Si possono richiedere i danni derivanti dalla pubblicazione di fotografie senza consenso?
Chi vede pubblicarsi una propria immagine senza aver prestato consenso ha diritto a vedersi risarcito il danno patito.
In particolare, il soggetto leso potrà richiedere il ristoro del danno patrimoniale, ovvero del pregiudizio economico subito per effetto della pubblicazione, e del danno non patrimoniale.
Qualora, invece, la fotografia non abbia arrecato un danno al soggetto ripreso, ma sia stata pubblicata senza il suo consenso, il soggetto ritratto ha diritto a vedersi riconosciuto “il c.d. prezzo del consenso”, ovvero il corrispettivo della volontaria concessione del diritto di pubblicare la fotografia che lo ritrae.
Questa è l’ipotesi, ad esempio, dell’utilizzo di immagini di un personaggio noto per fini commerciali, immagini di cui il protagonista o gli eredi non hanno dato consenso.
In simili situazioni, la somma a titolo di compenso per le fotografie pubblicate senza consenso verrà determinata dal Giudice in via equitativa.
Il Giudice, al fine di determinare la somma dovuta, dovrà considerare il vantaggio economico presumibilmente conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.
Il consiglio dell’Avvocato
Gli avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini titolari dello Studio Legale Lambrate sottolineano “attenzione; diversa è l’ipotesi in cui il soggetto ripreso sia un minore. In simili casi, l’interesse del minore a non subire ingerenze nella sua sfera privata e familiare è preminente e non può mai essere compresso. Pertanto, in caso di pubblicazione di fotografie ritraenti minori che ledano il loro diritto all’immagine e alla riservatezza, i genitori potranno agire al fine di ottenere il risarcimento del danno patito, in luogo della somma equitativa corrispondente al c.d. “prezzo del consenso“.
Il diritto del minore, infatti, non è in alcun modo negoziabile, non potendosi individuare un corrispettivo lecitamente percepibile dall’avente diritto (Tribunale di Milano, Sez. I, sentenza del 22 novembre 2017).