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Il nostro ordinamento impone ai genitori di provvedere al mantenimento dei figli fino a quando questi non diventino economicamente autosufficienti.

Ma quando i figli maggiorenni diventano indipendenti?

Secondo la Suprema Corte (da ultimo, Cass. Civ. n. 6509 del 14 marzo 2017) il dovere di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, anche se convivente con l’altro genitore, cesserebbe allorquando lo stesso inizi un’attività di lavoro, dimostrando di avere adeguate capacità.

Il diritto del figlio maggiorenne una volta cessato, non può avere reviviscenza, anche se si è persa l’occupazione.

… e se il figlio è maggiorenne, ma non autosufficiente?

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (da ultimo, Cass. Civ. ord. n. 5088 del 5 marzo 2018) che l’eventuale venir meno del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondato su un accertamento di fatto.

Questo accertamento deve avere ad oggetto:

– l’età, cosicché, ad esempio, sarà escluso più adulta sarà l’età del figlio;

– il conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica (il diploma professionale, la laurea, etc.);

– l’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa (l’eventuale inerzia per colpa del figlio può essere contestata);

– la complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età.

Tale accertamento di fatto, in particolare, è volto ad evitare abusi del diritto al mantenimento da parte del figlio che, pur avendo tutti i requisiti per l’indipendenza economica, preferisca appoggiarsi sulle finanze del genitore.

Esiste un limite di età del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne?

Con il raggiungimento di una certa età, il figlio maggiorenne, pur economicamente non autosufficiente, non è più meritevole di un  mantenimento da parte dei genitori.

I Giudici di merito parrebbero poi aver individuato un età presuntiva consistente nel superamento dei 34 anni d’età per la cessazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne (Tribunale Modena,  sentenza n. 165 del 1 febbraio 2018).

Secondo la giurisprudenza di merito, in particolare, superati i 34 anni d’età, il figlio deve considerarsi un adulto e come tale nelle condizioni di provvedere ai suoi bisogni, anche economici, salvo il diritto agli alimenti, se ne ricorrano i presupposti.

Lo Studio Legale Lambrate assiste i Clienti  che abbiano i requisiti per chiedere la cessazione del dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, da valutarsi a seguito di  una disamina del caso concreto. Nel caso, lo Studio Legale Lambrate esperisce in primis un reale tentativo stragiudiziale volto al raggiungimento di un accordo tra le parti.