Esdebitazione: un altro fallito potrà godere del beneficio.
Il Tribunale di Milano, sezione II Civile in composizione collegiale, ha accolto il ricorso depositato da un fallito che aveva richiesto la concessione del beneficio dell’esdebitazione.
Il requisito soggettivo
Il Collegio meneghino, infatti, dopo aver verificato che:
- il ricorrente aveva cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo, depositando bilanci, scritture contabili e fiscali, nonchè l’elenco dei creditori e presentandosi al curatore e al Giudice Delegato ogni qual volta sia stato ritenuto necessario dagli organi della procedura;
- che non aveva ritardato lo svolgimento della procedura; che non aveva distratto l’attivo, nè esposto passività inesistenti, nè cagionato il dissesto, nè fatto ricorso abusivo al credito;
appurato che:
- il ricorrente non era stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato connesso all’attività di impresa, ad esempio per bancarotta, nè per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio;
rilevato che:
- non aveva beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti alla richiesta;
Il requisito oggettivo
con decreto del 11 aprile 2019 ha concesso il beneficio dell’esdebitazione ritenendo integrato il requisito oggettivo del soddisfacimento parziale dei creditori che, nel caso di specie, era nella misura del:
- 60% dei creditori privilegiati della massa societaria ammessi in via prededucibile;
- 17% dei creditori privilegiati della massa personale del ricorrente.
Il Collegio meneghino, infatti, ha ritenuto integrato il requisito del parziale soddisfacimento dei creditori, considerando non irrisorie le percentuali di soddisfacimento raggiunte.
In specifico, nella predetta statuizione viene precisato che, sebbene nel caso di specie non fosse stata soddisfatta l’intera classe chirografaria, il Collegio milanese aderisce al principio secondo cui:
“in tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell’art. 142 L. Fall (per il quale il beneficio non può essere concesso “qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un’interpretazione coerente con il “favor debitoris” che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria” (Cass. Civ. n. 7550/2018).
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