Skip to main content

Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Presupposto primo per ottenere il beneficio dell’esdebitazione consiste nel fatto che all’interno della procedura concorsuale siano stati soddisfatti una buona parte dei creditori concorsuali.

La Legge però non chiarisce se per poter ottenere tale beneficio debbano essere stati soddisfatti nella procedura fallimentare tutte le categorie di creditori concorsuali, anche se parzialmente, oppure è sufficiente che siano stati soddisfatti alcuni creditori, in percentuale non esigua.

A tal proposito, la Giurisprudenza sposa l’interpretazione più favorevole per il fallito non ritenendo che debbano essere soddisfatte tutte le categorie dei creditori.

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, infatti,  in più occasioni e anche a Sezioni Unite, ha infatti chiarito che il beneficio dell’esdebitazione può essere concesso anche quando alcuni creditori non siano stati pagati affatto

essendo invero sufficiente che dai riparti effettuati emerga la soddisfazione parziale almeno di una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, secondo una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto”.

Una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, secondo la Suprema Corte di Cassazione, introdurrebbe una “distinzione effettuale irragionevole” tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri, e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio – pur derogando l’’art. 2740 c.c. – è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (art. 184 l.fall.) e fallimentare (art. 135 l.fall.)(Cass. Sez. Unite n. 24214/2011, successive Cass. Civ. n. 9767/2012; n. 16620/2016).

A ben vedere, tale interpretazione è assolutamente coerente con la ratio dell’istituto e con il favor per l’istituto formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della L. 14 maggio 2005, n. 80).

E’ evidente, infatti, che imporre la soddisfazione dei creditori chirografari, anche in minima parte, comporta che siano soddisfatti per intero sia i creditori privilegiati, sia i creditori muniti di privilegio (sia generale che speciale), non potendosi provvedere a soddisfacimento dei chirografari se non nel rispetto delle cause di prelazione.

A ciò si aggiunga che in presenza del requisito della meritevolezza non è possibile far dipendere la concessione del beneficio dalla ripartizione dell’attivo, i cui risultati dipendono da elementi estranei alla sfera della meritevolezza, tra i quali, ad esempio, il numero dei creditori ammessi, il numero delle cause di prelazione, quanto si è ottenuto dalla ripartizione dell’attivo fallimentare.

Il consiglio dell’Avvocato

L’Avv Elena Laura Bini, precisa che “diversamente, l’esdebitazione diverrebbe un istituto di difficilissima applicazione pratica, stante l’esiguo numero di fallimenti che si chiudono con una soddisfazione, seppur parziale, dei creditori chirografari. Non solo, sposando un’interpretazione restrittiva della norma, il debitore onesto ma sfortunato e consapevole dell’alto numero di creditori privilegiati insinuati nel fallimento sarebbe disincentivato dal collaborare con gli organi della procedura, stante l’impossibilità di accedere al beneficio dell’esdebitazione. Risultato, quest’ultimo, che si pone in netto contrasto con la ratio legis dalla normativa in discorso sopra spiegata“.


Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it

Visita gli articoli correlati:

Esdebitazione: cos’è e chi può richiederla

Esdebitazione: legittima anche in caso di non integrale liquidazione dell’IVA