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Posso ottenere l’esdebitazione anche se nella procedura fallimentare residua un debito Iva?

Quali debiti sono esclusi dall’esdebitazione?

L’art. 142 L.F. prevede che non sono oggetto di esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;

c) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

La legge, dunque, non dice nulla in merito ai crediti tributari.

La giurisprudenza nazionale attribuisce all’elenco sopra riportato carattere tassativo. Da ciò deriverebbe che il soggetto esdebitato è liberato anche dal pagamento dei debiti fiscali.

La questione è però stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il quesito rivolto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il giudice italiano, infatti, si è interrogato circa la compatibilità della procedura di esdebitazione con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con l’art. 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.

In sostanza, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è domandato se il diritto dell’Unione impedisce che i debiti IVA vengano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, l’esdebitazione appunto. Più in specifico, se la procedura di esdebitazione è contraria all’obbligo degli Stati membri dell’Unione Europea di garantire il prelievo integrale dell’Iva nel loro territorio nonchè la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.

La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Sul punto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha preliminarmente riconosciuto che la procedura di esdebitazione riserva il suo beneficio ai soli debitori in buona fede essendo assoggettata a condizioni di applicazione rigorose.

Tali condizioni offrono garanzie per quanto riguarda la riscossione dei crediti Iva in quanto la procedura prevede:

  • che sia un giudice a verificare la sussistenza nel caso di specie dei requisiti di Legge per la concessione del beneficio dell’esdebitazione;
  • il parere del comitato dei creditori e del curatore fallimentare;
  • la possibilità per i creditori di intervenire nella procedura depositando memorie;
  • la possibilità per i creditori di proporre ricorso avverso l’eventuale decreto di accoglimento.

In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che

“tenuto conto di tali condizioni, essa [l’esdebitazione] non costituisce una rinuncia generale ed indiscriminata alla riscossione dell’IVA e non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio e la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione (CGUE 16.03.2017)”.

La citata pronuncia conclude:

“il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonchè le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta”.

Alla luce di quanto sopra, quindi, anche i debiti tributari sono da considerarsi coperti da esdebitazione.

L’imprenditore fallito potrà vedersi dichiarare inesigibili tutti i debiti attinenti all’attività di impresa, compresi  i debiti relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA).


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