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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

L’art. 142 Legge Fallimentare prevede che l’esdebitazione non possa essere concessa “qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali“.

Ovviamente, stante il fatto che la Legge non specifica in che misura debbano essere stati soddisfatti i creditori per poter ritenersi integrato il requisito in discorso, il soddisfacimento parziale dei creditori è uno dei punti più dibattuti in sede di procedimento di esdebitazione.

A tal proposito, la Giurisprudenza recente ha precisato che ai fini della sussistenza del predetto requisito, il Giudice deve effettuare un’analisi oggettiva del complessivo soddisfacimento dei crediti rispetto all’attivo ripartito avuto riguardo all’importo globale dello stato passivo, al numero dei creditori complessivamente ammessi, al numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi e alla percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata (Cass. Civ. sent. n. 17386/2015).

Le percentuali rilevanti

In concreto, è stata negata la concessione del beneficio, poiché considerata irragionevole, in un caso in cui la soddisfazione dei creditori si fermava al mero 1,50% dell’intero passivo ammesso (Trib. Como Sez. I, Sent., 12-10 2016 testualmente “evidenziato che nella specie risultano soddisfatti parte dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 ce. (pari al 15,13%), ma che tale dato, se paragonato all’intero passivo ammesso (pari a 630.335,38) è destinato a scendere alla risibile percentuale poco superiore all’1,50% (9660,87X100/650.335,38), non sussistono pertanto i requisiti oggettivi per la esdebitazione”).

Allo stesso modo, i giudici del merito (Corte d’appello di Roma sentenza n. 2146/2012) non hanno accolto l’istanza di esdebitazione presentata da un fallito, per “la (oltremodo esigua) percentuale dei crediti soddisfatti“,risultando il totale dei pagamenti effettuati “complessivamente pari a Euro 56.878,00, a fronte di un totale dei crediti ammessi al passivo di Euro 3.884.494,92, vantati per lo più dal ceto chirografario e rimasti totalmente insoddisfatti“. A ben vedere, anche in questo caso, la percentuale di crediti soddisfatti si aggirava intorno all’ 1,46% circa.

Per contro, la giurisprudenza, applicando il predetto principio, ha concesso l’esdebitazione al fallito che con il fallimento ha pagato integralmente i creditori assistiti da privilegio ipotecario e quelli privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. e, nella percentuale del 63%, i privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e così complessivamente il 27% del passivo (Corte di App. Brescia Sez. I Decreto, 28/04/2016).

Da ultimo, in una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, sentenza n. 3659 del 30/11/2017, è stato concesso il beneficio dell’esdebitazione a fronte di un pagamento di una parte dei debiti esistenti e, in particolare, l’attivo complessivamente realizzato pari ad euro 512.009,08 ha consentito la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, nonché la soddisfazione dei crediti privilegiati della massa sociale nella percentuale del 60%, nonché la soddisfazione di quelli privilegiati della massa del socio nella percentuale del 16%.

Il consiglio dell’Avvocato

Sul punto, l’Avv. Elena Laura Bini precisa che “stante la discrezionalità a cui necessariamente si espone tale giudizio, per poter accedere al beneficio dell’esdebitazione, la soddisfazione parziale non deve essere totalmente irragionevole ed irrisoria. Pertanto, al fine di evitare di intraprendere giudizi infruttuosi sarà necessario effettuare una verifica preventiva della percentuale di soddisfacimento dei crediti, onde poi determinarsi circa il deposito dell’istanza di esdebitazione”. 


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