Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Il debitore fallito che voglia ottenere il beneficio dell’esdebitazione deve depositare debita istanza presso il Tribunale del luogo dove è stato dichiarato il fallimento della società.
Successivamente, il Tribunale competente fissa con decreto la data della prima udienza e concede congruo termine per la notifica dell’iniziativa del fallito a tutti i creditori concorsuali.
In effetti, recependo i principi espressi nella nota sentenza della Corte Costituzionale del 30.5.2008 n. 181, se il procedimento di esdebitazione viene attivato successivamente alla chiusura del fallimento, l’istanza di esdebitazione e il decreto di fissazione della prima udienza deve essere notificata ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti. A ben vedere, ciò è assolutamente condivisibile stante il fatto che il fallito, attivando tale procedura, richiede proprio che il Tribunale dichiari inesigibili tutti i debiti maturati nell’esercizio dell’impresa.
Se non vi è alcun dubbio circa la necessità di informare i creditori del procedimento nel rispetto del loro diritto di difesa costituzionalmente garantito, qualche dubbio residua invece sui motivi di opposizione che possono eccepire i creditori nel procedimento di esdebitazione.
Le opposizioni dei creditori
Deve infatti sottolinearsi che parte della Giurisprudenza ritiene che i creditori abbiano la facoltà di opporsi al procedimento di esdebitazione solo e soltanto per motivi connessi alla meritevolezza del debitore, mentre non può costituire motivo di opposizione il mancato soddisfacimento del loro credito.
Sul punto, alcuni giudici di merito hanno avuto modo di precisare che
“l’esdebitazione è un beneficio concesso al debitore meritevole, qualora il fallimento abbia effettuato anche un solo riparto in favore dei creditori privilegiati. I creditori concorsuali debbono essere avvisati per consentire loro di partecipare all’udienza, ma non possono opporsi all’esdebitazione per non essere stati soddisfatti, ma soltanto per motivi connessi alla meritevolezza del debitore” (Tribunale di Vicenza Decreto del 1.12.2009).
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