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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

L’esdebitazione deve essere concessa all’imprenditore fallito anche se nel fallimento non sono stati soddisfatti, nemmeno in parte, i creditori chirografari.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale interpreta il testo di legge “l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali” ritenendo che debba intendersi realizzato il predetto requisito anche quando alcuni creditori non sono stati pagati, non ritenendo necessaria la soddisfazione, pur parziale, di tutte le categorie di creditori (Cass. Sez. Unite n. 24214/11).

Il mancato soddisfacimento dei creditori chirografari non osta alla concessione del beneficio dell’esdebitazione

In concreto, l’imprenditore fallito avrà diritto ad ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche se la categoria dei creditori chirografari non è stata per nulla soddisfatta. L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte è di fondamentale importanza se si considera che la categoria dei creditori chirografari viene purtroppo soddisfatta, anche parzialmente, in rari casi. La maggior parte dei fallimenti, infatti, si conclude senza che i creditori chirografari ottengano qualcosa in sede di riparto.  Considerato questo dato, è evidente come richiedere che con il fallimento venga soddisfatta, anche in minima parte, la categoria dei creditori chirografari, comporti, di fatto, all’inapplicabilità dell’istituto dell’esdebitazione.

Quello che rileva, quindi, per la Suprema Corte di Cassazione ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione è, infatti, che la percentuale di creditori soddisfatti non sia del tutto irrisoria.

Diversamente, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “una soluzione volta ad assicurare il parziale soddisfacimento di tutti i creditori introdurrebbe, invero, una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri“.

L’orientamento citato è tutt’ora condiviso dalla più recente Giurisprudenza.

In particolare, l’ultima pronuncia in tema di esdebitazione del 27 marzo 2018 n. 7550, afferma che i giudici di merito nel decidere se concedere o meno il beneficio dell’esdebitazione devono necessariamente uniformarsi alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24214 del 2011 che ha privilegiato la tesi dell’interpretazione estensiva dell’istituto dell’esdebitazione.


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