Non è infrequente che il testatore attribuisca un singolo bene, anziché una quota di eredità.
In questo caso, è probabile che il testatore abbia istituito un legato.
E’ opportuno evidenziare che con il legato, l’istituito legatario non acquista la qualifica di erede.
In particolare, il legatario, a differenza dell’erede, non subentra nelle posizioni patrimoniali attive e passive che facevano capo al defunto e beneficia soltanto di un vantaggio derivante da una o più disposizioni testamentarie in suo favore.
Il legato può essere attribuito anche ad un legittimario che può essere, a seconda dei casi, tanto il coniuge, quanto il figlio o il genitore.
Il legittimario però, ai sensi dell’art. 551 Cod. Civ., può rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima.
Il legatario che voglia conseguire la legittima e non il legato, si viene a trovare nelle medesime condizioni di qualsiasi erede necessario pretermesso e, al fine di ottenere il riconoscimento della propria quota di legittima, dovrà esperire l’azione di riduzione per rivendicare i suoi diritti successori.
D’altra parte, è bene ricordare come l’azione di riduzione sia un’azione giudiziaria molto complessa che per essere esperita richiede l’esame di una serie di presupposti di fatto e di diritto che devono essere necessariamente valutati caso per caso.
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