La donazione di un bene altrui è nulla.
La donazione di un bene altrui, seppur non codificata, è stata oggetto di numerose sentenze che hanno sancito la nullità dell’atto di disposizione e la conseguente reintegrazione del bene nel patrimonio del donante.
Cosa significa donare?
La legge non vieta di donare dei beni. In effetti, l’art. 769 Cod. Civ. disciplina espressamente tale possibilità. Il citato articolo prevede e disciplina il caso in cui un soggetto, definito donante, per spirito di liberalità, arricchisce un altro, chiamato donatario. Il donatario, quindi, mediante l’attribuzione del bene donato o di un diritto arricchisce il suo patrimonio.
In altri termini, è donazione un atto con il quale viene trasferito un bene, mobile o immobile che sia, senza la corresponsione di un prezzo. Caso emblematico è la donazione dei genitori di un appartamento ad un figlio, per mero spirito di liberalità.
La donazione è un negozio a titolo gratuito che comporta un depauperamento del patrimonio del donante e un arricchimento nel patrimonio del donatario.
Perché è nulla la donazione di un bene altrui?
Nella donazione di cosa altrui l’elemento del depauperamento del patrimonio del donante non si sussiste. A ben vedere, infatti, se il bene donato non è di proprietà del donante, il patrimonio del disponente non subisce una diminuzione.
Questa è la ragione per la quale la giurisprudenza individua nella fattispecie in discorso un’ipotesi di nullità.
In effetti, la donazione trova causa e la sua ragione giustificativa nel vantaggio economico al donatario e nel conseguente depauperamento del patrimonio del donante; aspetto, quest’ultimo, che manca laddove il donante si privi di un bene non effettivamente suo.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione
Sul punto, infatti, la Giurisprudenza di legittimità riunitasi a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5068/2016 ha precisato che “la donazione di un bene altrui, benchè non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, qualora si verta in tema di donazione di cosa altrui, chiunque vi abbia interesse, potrà rivendicare la nullità dell’atto dispositivo facendo rientrare nel patrimonio del donante il bene illegittimamente alienato.
Il parere dell’avvocato.
L’Avv. Elena Laura Bini precisa che “sebbene la donazione di cosa altrui sia nulla, costituisce titolo idoneo a far acquisire il diritto per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1159 Cod. Civ. Pertanto, prima di esperire qualsiasi azione, sarà necessario verificare se dal momento del trasferimento del bene altrui al momento dell’azione non siano decorsi i termini per l’usucapione del bene illegittimamente donato. In questo caso, infatti, prevarrà il diritto del soggetto che ha usucapito il bene, con conseguente infruttuosità di un’eventuale azione volta alla reintegra del bene in discorso nel patrimonio del donante”.