E’ possibile che all’interno di una divisione ereditaria, se un bene non è divisibile in natura tra gli eredi, venga assegnato ad uno solo tra questi, ordinando, in assenza di altri beni di pari valore, il conguaglio in denaro in capo all’assegnatario.
La controversia.
Tizietta agiva in giudizio per la divisione giudiziale dei beni caduti nella successione del padre con attribuzione alla quota di sua spettanza di un fabbricato, a suo dire, non divisibile in natura.
La pregressa giurisprudenza in merito.
Secondo alcune pronunce della Suprema Corte “la non comoda divisibilità di un immobile può ritenersi giustificata solo quando risulti l’irrealizzabilità del frazionamento o la sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o l’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi” (Cass. 22833/2006; Cass. 15380/2005).
L’ordinanza n. 9979 del 23-04-2018 della Corte di Cassazione.
Nel caso de quo la soluzione più consona è parsa quella di mantenere l’unitarietà del bene immobile, stante la sua esigua dimensione, la precarietà strutturale del piano primo, il modestissimo sviluppo in superficie delle due elevazioni, la distribuzione degli ambienti e la collocazione del manufatto.
In particolare,
“il modestissimo sviluppo in superficie delle due elevazioni, la distribuzione degli ambienti e la collocazione del manufatto in un contesto di confini che vede muri di altri fabbricati, comportano l’insufficiente utilizzo residenziale per la minor quota che vedrebbe neppure raggiungere una superficie di mq 40, nel contempo rendendo asfittica l’abitabilità della quota maggiore, anche per la necessità di svilupparsi su due elevazioni, così pregiudicando l’appena sufficiente abitabilità nelle condizioni di interezza”.
La Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha avuto modo di ribadire i principi già affermati in materia di divisione giudiziale, sulla scorta dei quali la non comoda divisibilità di un immobile integrerebbe un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura.
La non comoda divisibilità di un immobile è legittimamente praticabile solo quando si accerti:
– l’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile;
– la sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento;
– l’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (così, Cass. n. 16918 del 2015; Cass. n. 14577 del 2012; Cass. n. 12406 del 2007; Cass. n. 22833 del 2006; Cass. n. 15380 del 2005).
Sulla scorta di tali principi, il fabbricato “non di comoda divisibilità” veniva assegnato alla signora Tizietta con contestuale versamento del valore eccedente al fratello convenuto ad integrazione della sua quota ereditaria.