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Non è infrequente che negli estratti conto corrente del proprio caro scomparso vi sia un giroconto per regalia.

Se pure in vita si è liberi di regalare denaro, e quindi di eseguire un giroconto per regalia, con l’apertura della successione ereditaria, invece, queste operazioni possono essere oggetto di restituzione.

Il giroconto per regalia può essere una donazione?

I giroconti per regalia possono costituire delle donazioni e soggiacere alle azioni successorie. Queste ultime sono volte a ricondurre tali somme alla massa ereditaria. Tanto avviene sia con l’esercizio dell’ azione di riduzione, sia con l’azione di collazione nella divisione.

Taluni ritengono che i giroconti per regalie non di modico valore siano possono essere nulli per mancanza della forma dell’atto pubblico, prevista ab substantiam per la validità delle donazioni.

Va però osservato che l’effetto della donazione nulla per mancanza di forma ab substantiam è identico, ai fini successori, a quello prodotto dall’accoglimento delle azioni successorie. In tutti i casi, infatti, l’esperimento vittorioso della relativa azione giuridica, comporta la restituzione alla massa della somma di denaro donata o ritenuta nulla.

Il giroconto per regalia può essere un indebito?

Le somme di denaro in ogni caso, trasferite dal conto corrente in vita senza un giustificato motivo, possono essere oggetto di restituzione anche secondo altro inquadramento giuridico.

Recentemente la Suprema Corte ha ritenuto che eventualmente queste somme possano essere oggetto di restituzione anche ai sensi dell’art. 2033 Cod. Civ., quali indebiti.

Il fondamento di una simile azione è l’inesistenza di una causa di pagamento.

La Cassazione in merito ha recentemente chiarito sia lo speciale regime probatorio, secondo cui “l‘attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto (…) qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens o dal suo erede che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l’inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l’inidoneità della diversa causa dell’attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, (ud. 12/11/2024, dep. 19/12/2024), n.33325.

L’appena citata sentenza peraltro aveva ad oggetto la domanda di nullità di un bonifico di oltre 100.000,00 euro per mancanza della forma solenne della donazione priva di forma solenne ex l’art. 782 c.c. e in subordine, la restituzione della somma come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per mancanza di causa giustificatrice. La domanda restitutoria è stata accolta nel grado di appello e confermata dagli Ermellini.

Tanto a prescindere che il trasferimento di denaro avvenga da un conto corrente cointestato nel caso ovviamente in cui il rapporto bancario risulti alimentato da uno solo dei correntisti. In tal caso la contitolarità sarà solo formale, essendo il denaro di titolarità di uno solo dei correntisti.

Il consiglio dell’Avvocato 

E’ opportuno fare una valutazione concreta di ogni caso al fine di comprendere la fondatezza della propria pretesa.

Per ogni approfondimento sul tema è possibile scrivere a info@studiolegalelambrate.it oppure compilare il modulo nella pagina dei contatti.