Eredità e minori: come ottenerla?
Gestire l’eredità in caso di minori richiede precisi adempimenti.
Quando ad essere chiamati all’eredità sono dei minori la Legge impone una maggiore garanzia, nel loro esclusivo interesse, individuata nel ruolo del Giudice Tutelare.
Al Giudice Tutelare viene, infatti, devoluta ogni richiesta in ordine agli atti di straordinaria amministrazione relativi ai minori, come ad esempio, la richiesta di autorizzazione ad accettare l’eredità.
La richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare
Il primo passo da fare in tema di eredità e minori è quello di depositare un’istanza al Giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio di inventario per i minori.
L’accettazione dell’eredità deve, infatti, avvenire ad opera del legale rappresentante (genitore) ovvero con l’assistenza del curatore, previa autorizzazione, appunto, del Giudice tutelare.
L’istanza dovrà contenere l’espressa richiesta di poter essere autorizzati ad accettare l’eredità con beneficio di inventario per i minori.
L’accettazione dell’eredità per i minori
Ottenuta l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, il genitore dovrà fare la dichiarazione di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario.
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario potrà avvenire per il tramite di un Notaio oppure tramite il cancelliere del Tribunale competente.
Per approfondire su come si accetta l’eredità con beneficio di inventario è possibile consultare l’articolo “accettare l’eredità con beneficio di inventario: come fare?”
E’ bene sapere che l’accettazione potrà essere solo beneficiata.
L’art. 471 Cod. Civ., infatti, dispone che l’eredità devolute ai minori si possono accettare solo con beneficio di inventario.
Ciò significa che ogni altra modalità di accettazione è improduttiva di effetti giuridici, è nulla.
La redazione dell’inventario
Una volta accettata l’eredità con beneficio di inventario, dovrà essere redatto l’inventario.
L’art. 485 Cod. Civ. prevede, infatti, che il chiamato all’eredità che sia in possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Lo stesso termine è imposto dalla Legge anche a chi non è in possesso dei beni ereditari. L’art. 487 Cod. Civ. impone di compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, anche a chi non è in possesso di beni ereditari.
Queste regole valgono anche in caso di minori?
In caso di eredità e minori, contrariamente a quanto richiesto dalla Legge per le altre categorie di soggetti, l’inventario non deve essere necessariamente effettuato nel termine di tre mesi.
Abbiamo, infatti, già precisato che ogni forma diversa dall’accettazione dell’eredità con beneficio è nulla per i minori.
Ciò significa che anche quando il minore è in possesso dei beni ereditari, egli non decade dal diritto di accettare con beneficio di inventario, nonostante non abbia effettuato l’inventario nel termine sopra precisato.
Se il minore diventa maggiorenne prima della redazione dell’inventario…
Il minore che raggiunge la maggiore età prima che il legale rappresentante (es. genitore) abbia provveduto a redigere l’inventario, quest’ultimo dovrà essere redatto entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
In difetto di tale adempimento, l’erede perderà il beneficio e verrà considerato puro e semplice.
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