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Ultimo aggiornamento 12 Gennaio 2026

In caso di donazione di quote societarie o dell’azienda ricorrono, a tutela degli eredi, le azioni successorie.

Operano quindi le azioni di riduzione e la collazione in funzione della divisione al pari della donazione, diretta o indiretta, di qualsivoglia altro bene.

Ciò sia se si tratti di una donazione delle quote societaria e dell’azienda senza alcun corrispettivo, sia se si tratti di una riduzione del prezzo della cessione rispetto al valore effettivo.

Pure quest’ultima ipotesi integra infatti l’ipotesi di una donazione indiretta.Tanto, per effetto di una sproporzione tra il prezzo versato all’atto di cessione delle quote societarie e il valore effettivo.

In questo caso, la liberalità va ricondotta al negozio mixtum cum donatione, nel quale ovviamente ricorrono i requisiti della animus donandi e dell’arricchimento anche rispetto al prezzo simbolico o ridotto.

Pure in questo caso è percorribile l’azione di riduzione, con il limite di 10 anni dall’apertura della successione ed anche la collazione in funzione della divisione.

Con riguardo a quest’ultima, la Suprema Corte ha statuito anzitutto che “vi è differenza tra l’ipotesi di cessione d’azienda e quella di cessione di quote, atteso il diverso oggetto del bene alienato, differenza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte si riverbera essenzialmente sul regime della collazione“.

“Infatti, è stato anche di recente precisato che (Cass. n. 10756/2019) la quota di società è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall’art. 750 Cod. Civ. per i beni mobili, poiché non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci – attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria. La collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla “universitas rerum” dei beni di cui si compone, va compiuta, invece, secondo le modalità indicate dall’art. 746 Cod. Civ. per gli immobili, sicché – ove si proceda per imputazione – deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della successione (conf. Cass. 502/2003)” così Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, n. 2505.

Nel caso di sproporzione tra prezzo dichiarato e valore effettivo delle quote si ha una donazione indiretta, in relazione alla quale l’unica forma di collazione è quella per imputazione alla propria quota (Cass. n. 11496/2010).

Il consiglio dell’Avvocato 

E’ opportuno fare una valutazione concreta di ogni caso al fine di comprendere la fondatezza della propria pretesa.

Per ogni approfondimento sul tema è possibile scrivere a info@studiolegalelambrate.it oppure compilare il modulo nella pagina dei contatti.