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L’interpretazione del testamento deve essere effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1362 e ss Cod. Civ. e, in materia testamentaria, deve essere anzitutto rispettosa dell’effettiva volontà del testatore, che può istituire eredi o legati a suo piacimento.

Il testatore è libero di disporre dei propri beni come meglio ritiene, sebbene, per evitare successive liti tra i suoi superstiti, dovrebbe testare tenendo conto delle quote di legittima attribuite dalla Legge a determinati congiunti.

Ad ogni modo, all’interno del testamento, il testatore è libero di istituire eredi e legatari, lasciando ai primi il tutto o parte del suo patrimonio (e così ad esempio “lascio alle mie figlie tutti i mie beni”, “lascio alle mie figlie la quota di legittima”, “lascio a mia moglie la quota di legittima e di disponibile” ed, ai secondi, uno o più beni specificati “lascio a mia figlia la casa al mare… lascio a mia moglie tutti i beni immobili, i miei risparmi, gli arredi…”.

Queste disposizioni spesso ingenerano non poche difficoltà interpretative (avrà istituito un erede o un legatario?).

La Suprema Corte ha statuito che, ai sensi dell’art. 588 Cod. Civ.  l’assegnazione di beni specificati deve interpretarsi come legato se il testatore abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 25 ottobre 2013, n. 24163).

Invece, se il de cuius, nel suo testamento, ha inteso mettere l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, allora, avrà istituito un erede.

Peraltro, l’interpretazione operata dal Giudice di merito relativa all’accertamento dell’una o dell’altra ipotesi (eredità o legato), se adeguatamente motivato, dovrebbe essere incensurabile in Cassazione.

Il consiglio dell’Avvocato

L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate avverte che “il testatore può assegnare un legato in sostituzione della quota di legittima, salvo poi il diritto del titolare della quota di legittima di rinunciare al legato e conseguire la quota di eredità attribuita dalla Legge”.


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