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L’utilità della delega bancaria…

E’ frequente che le persone, specialmente se anziane, chiedano l’ausilio di parenti o terzi nei rapporti con la Banca, concedendo a questi delega bancaria sui conti correnti e/o conti titoli.

Le controversie che genera la delega bancaria…

Da questa pratica della delega bancaria però derivano, all’apertura della successione, complesse controversie che vedono contrapposti gli eredi e i delegati per prelievi di denaro non giustificati, nella misura in cui non risultino riconducibili al tenore di vita del defunto.

In effetti, alcuni prelievi di denaro possono essere ricondotti, se corredati da idonea documentazione giustificativa, ad effettive necessità di vita e di cura del correntista; e, pertanto, non dovranno essere restituiti.

Gli altri prelievi non giustificati e non giustificabili, invece, dovranno essere restituiti al patrimonio ereditario, salvo non si provi l’effettiva volontà donativa del correntista.

La volontà del correntista deceduto è comunque limitata alla c.d. quota di disponibile (senza quindi lesione della quota di legittima ex art. 536 Cod. Civ.).

L’orientamento della Corte di Cassazione…

In un caso analogo, che riguardava proprio la controversia tra un erede ed il delegato del conto corrente e del conto titoli del defunto, la  Cass. Civ., Seconda Sezione, con sentenza n. 408 del 14 gennaio 2010, ha pronunciato un importante principio di diritto.

Secondo gli Ermellini, infatti, se si ritiene di essere beneficiario di una donazione di denaro deve fornire la prova della volontà donativa.

In tema di cointestazione del conto corrente la giurisprudenza di legittimità aveva già statuito che: “la possibilità che costituisca donazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito – qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità ” (Cass., nn.. 3499/99 e 26983/08).

Il predetto orientamento è stato modificato con l’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a cui si rimanda per ogni approfondimento.

Lo Studio Legale Lambrate informa …

Lo Studio Legale Lambrate assiste in tutta Italia le controversie riguardanti le successioni ereditarie, elaborando, previo studio del caso concreto, la strategia difensiva più idonea.