Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Il paziente che viene sottoposto ad un intervento chirurgico che, seppur realizzato a regola d’arte, non è idoneo ad eliminare la patologia, deve essere risarcito.
Questo principio emerge da una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12597/2017 nella quale i Giudici di Legittimità hanno sancito la responsabilità della Casa di Cura per il risultato inutile e, dunque, privo di giustificazione, dell’intervento, nonostante l’esecuzione dello stesso sia avvenuta correttamente.
In particolare, nel caso di specie, l’intervento al quale veniva sottoposta la paziente non era funzionale alla rimozione della patologia in quanto da un lato nella fase preparatoria allo stesso non erano state esplicate delle precise attività indispensabili per la riuscita dell’intervento e dall’altro non erano state prescritte le attività riabilitative parimenti necessarie per la guarigione della paziente.
Proprio tali omissioni fondano la responsabilità della Casa di Cura. Responsabilità che, come precisano gli Ermellini, non può essere esclusa dalla circostanza che l’intervento sia stato eseguito a regola d’arte e che la situazione patologica non ha subito alcun peggioramento.
Invero, nell’obbligazione che una Casa di Cura, un Ente Ospedaliero e/o un medico si assume nei confronti del paziente non può che essere ricompresi anche l’esecuzione delle attività preparatorie indispensabili per la riuscita dell’intervento e la corretta prescrizione ed esecuzione delle attività riabilitative necessarie ai fini della guarigione.
Del resto, è pacificamente condivisibile che chi si determina ad affrontare un’intervento, presta il suo consenso proprio per ottenere una guarigione dalla patologia che lo affligge. Se però l’intervento, stante il mancato espletamento di attività strumentali necessarie al miglioramento clinico del paziente, si rivela inidoneo allo scopo, allora nella sfera del paziente si è verificata un’ingerenza del tutto ingiustificata.
In effetti, i Giudici di Legittimità hanno individuato il danno risarcibile proprio nell’inutilità dell’intervento. Danno che deve essere giuridicamente inteso come “un’inutile e ingiustificata ingerenza sulla sfera psico-fisica” del paziente.
Tale danno concretamente consiste sia nella sofferenza per la menomazione delle normali attività quotidiane della persona nella fase preparatoria, operatoria e postoperatoria, sia nella sofferenza conseguente alla consapevolezza dell’esito non risolutivo dell’intervento. Sofferenza che si traduce in una voce di danno, in specifico di danno non patrimoniale alla persona, autonomamente risarcibile.
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, all’esito di un accurato esame preliminare, avvalendosi anche dell’ausilio di propri medici legali di fiducia, potranno verificare se nel caso sottoposto sussistano gli estremi per proporre un’azione volta all’ottenimento di tutti i danni occorsi a seguito dell’inutile intervento subito.