Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
E’ possibile revocare la donazione di un immobile effettuata dal debitore al figlio, anche se effettuata in ottemperanza di un accordo stipulato in sede di separazione consensuale.
Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1144/2015 nella quale si legge “è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata“.
Ciò in quanto, l’atto di disposizione in discorso è conseguenza della libera determinazione del padre- debitore e non è un atto dovuto; gli intendimenti raggiunti in sede di separazione, infatti, sono frutto di un accordo che, come tale, non può essere considerato fonte di obbligo per il debitore.
L’azione revocatoria ordinaria
Si ricorda che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore che viene pregiudicata proprio dal comportamento del debitore che ha sottratto al suo patrimonio quel bene immobile alienandolo volutamente al figlio.
Esperendo l’azione revocatoria ordinaria, quindi, il creditore potrà revocare l’atto donativo e, successivamente, soddisfare il suo credito coattivamente.
Il consiglio dell’Avvocato
A tal proposito, l’avv. Elena Laura Bini precisa che “ovviamente, per poter essere revocato l’atto donativo dovrà ledere le ragioni creditorie rendendo più incerta o quantomeno più difficile la soddisfazione del credito. Diversamente, qualora il debitore disponesse di ulteriori risorse economiche o di ulteriori beni immobili, l’atto in discorso non potrà essere revocato“.
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