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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

E’ esente da colpa il tassista che, fermo all’incrocio, urta contro un motociclista ferendolo.

Quando un sinistro stradale è addebitabile ad un veicolo? Quando, invece, sussiste un concorso di colpa?

Che cosa si intende per concorso di colpa in materia di sinistri stradali?

In materia di circolazione stradale si ha concorso di colpa quando l’evento lesivo (l’incidente stradale) è imputabile alla negligenza di più utenti della strada.

Quando un sinistro stradale è addebitabile a più soggetti?

La tematica è molto complessa perchè il problema del concorso di colpe nel settore della circolazione stradale impone di scindere il piano della causalità naturalistica da quello della causalità normativa.

In altri termini, non tutte le azioni dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale danno luogo a concorso di colpa.

Per fare un esempio, è indubbio che in uno scontro tra due veicoli entrambi concorrano sul piano naturalistico alla causazione dell’evento (se uno dei due veicoli non si fosse trovato in quel dato momento, in quella data posizione lo scontro non si sarebbe verificato). Dal punto di vista giuridico, però, non tutte le condotte sono rilevanti.

La normativa

Per meglio analizzare il problema, è utile partire dal dato normativo.

In particolare, l’art. 2054, comma 2, Cod. Civ. prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“. La legge, dunque, afferma la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale.

Tale presunzione, ovviamente, può essere superata fornendo la prova dell’esclusiva responsabilità di un veicolo.

L’art. 1227 Cod. Civ. precisa che in caso di concorso colposo del danneggiato, il danno patito potrà essere risarcito in misura ridotta.

Dunque, quando si può affermare il concorso di colpa?

Si ha concorso di colpa tutte le volte in cui la condotta del danneggiato ha violato una regola cautelare specifica o generica e, per l’effetto, ha concorso a cagionare il sinistro nel quale è rimasto vittima.

Facciamo un esempio

Un automobilista, nell’effettuare un sorpasso, non si tiene a debita distanza dal ciclista il quale, a sua volta, sterza improvvisamente verso il centro della carreggiata, per poi essere investito dal veicolo.

Il ciclista ha un concorso di colpa nel sinistro stradale con l’autovettura?

Orbene, l’art. 148, comma 4, Codice della Strada, impone di tenersi al margine destro della carreggiata durante il sorpasso di un altro veicolo. A ben vedere, la condotta del ciclista ha violato la regola cautelare specifica sopra richiamata. Pertanto, potrebbe prospettarsi un’ipotesi di concorso di colpa. Concorso che, in sede civile, rileva ai fini della riduzione del risarcimento spettante al danneggiato. In una simile ipotesi, infatti, al ciclista potrebbe essere risarcito solo parte del danno patito, stante la sua condotta, appunto, colposa.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione

Quanto sopra trova pieno riscontro in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Nella predetta pronuncia gli Ermellini hanno infatti annullato la sentenza emessa dal giudice di primo grado che erroneamente ha ritenuto sussistente un concorso di colpa in un sinistro stradale tra un tassista e un motociclo.

Il caso

Un taxi si trovava fermo ad un incrocio nella sua semi-carreggiata, con il segnale luminoso acceso in attesa di svoltare a sinistra. In quel frangente, veniva urtato da un motociclista che procedeva nella direzione opposta a velocità non consentita e non tenendo adeguatamente la destra. In seguito al sinistro, il motociclista riportava importanti lesioni.

Il Giudice di Pace, ritenuti responsabili del sinistro entrambi i conducenti, ha condannato il tassista per le lesioni riportate dal motociclista.

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato tale pronuncia in quanto non era possibile addebitare al tassista alcun comportamento colposo. In effetti, la condotta dell’autista è esente da colpa: al momento del sinistro il tassista era fermo all’incrocio, nella sua corsia di appartenenza e con il segnale luminoso (freccia) già acceso.

Affinchè si possa configurare un concorso di colpe, quindi, non è sufficiente, così come spiegato dagli Ermellini, che l’evento lesivo sia stato causato dalle plurime condotte dei soggetti coinvolti nel sinistro, ma è necessario che queste condotte siano colpose. Ovvero, è necessario che tali condotte abbiano violato una regola cautelare, generica o specifica (Cass. Pen. Sez. IV, 10 marzo 2017 n. 11705).

Il consiglio dell’Avvocato

L’Avv.  Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisa che “ al fine di escludere un concorso di colpa sarà necessario, anzitutto, ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.  Ciò può avvenire sia con l’audizione di eventuali testimoni sia mediante l’ausilio di un consulente cinematico. Nei sinistri stradali particolarmente complessi, infatti, la perizia cinematica è strumento indispensabile per accertare il comportamento dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale e affermare (o scongiurare) un’ipotesi di concorso di colpa sia in sede civile che in sede penale”. 

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