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L’assegno di mantenimento è dovuto anche se il matrimonio è di breve durata.

Questo è quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione in una recentissima ordinanza, l’ordinanza n. 15144 del 11 giugno 2018.

Il caso

In un giudizio di separazione tra due coniugi i giudici di merito avevano stabilito il diritto della ex moglie a percepire un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili. Tale diritto, secondo i giudici di merito, si fondava sull’attuale divario reddituale e sulla diversa posizione economica dei coniugi.

Il marito, quindi, proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Secondo il marito, infatti, la decisione della Corte d’Appello era errata in quanto non considerava la limitata durata del matrimonio (si trattava di circa un anno). Durata, così breve, da, secondo il marito, non aver consentito l’instaurasi di una reale comunione materiale e spirituale tra i coniugi e di un effettivo tenore di vita.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15144 dell’11 giugno 2018, ha precisato che “quanto all’incidenza della scarsa durata della convivenza, essa non costituisce un elemento che possa indurre ad escludere il diritto all’assegno di mantenimento, peraltro sul rilievo che la durata del matrimonio non è un fattore della relativa attribuzione“.

Nella citata ordinanza, infatti, si precisa che “la Corte d’Appello ha liquidato l’assegno di mantenimento in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte secondo cui l’assegno è da commisurare al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio il cui indice, in mancanza di prove, è costituito dall’attuale divario reddituale e, in generale, dalla diversa posizione economica dei coniugi“.

La Suprema Corte con la predetta ordinanza ha, quindi, negato che la breve durata del matrimonio possa precludere il diritto all’assegno di mantenimento.

Il principio di diritto

Sul punto, in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale “in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno previsto dalla L. 898 del 1970, art. 5 ma non anche – salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi – sul riconoscimento dell’assegno“( Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 7295 del 22 marzo 2013).

Quali sono i “casi eccezionali” in cui si può escludere il diritto all’assegno di mantenimento?

In una recente pronuncia gli Ermellini hanno escluso il diritto al mantenimento del coniuge in un caso in cui il matrimonio era durato meno di cento giorni e i coniugi avevano convissuto per soli dieci giorni alla fine dei quali i coniugi avevano manifestano la volontà di non instaurare alcun vincolo significativo tra loro e avevano iniziato a discutere delle condizioni della separazione( Cass. Civ. Sez. VI – 1 , Ord. n. 6164 del 26 marzo 2015).

In effetti, in una simile situazione eccezionale, la Suprema Corte ha ritenuto che la brevissima durata della convivenza e del matrimonio non aveva permesso l’instaurarsi di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, requisito indispensabile per riconoscere il diritto all’assegno di mantenimento.

Il parere dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini titolare dello Studio Legale Lambrate precisa che “sebbene la recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione affermi che la breve durata del matrimonio non pregiudica il diritto all’assegno di mantenimento, è opportuno ricordare che l’orientamento non è granitico. In effetti, non mancano pronunce, ad esempio la citata ordinanza n. 6164 del 26 marzo 2015, che hanno escluso tale diritto proprio in virtù della brevissima durata del matrimonio (meno di cento giorni) e della ancor più breve durata della convivenza (soli dieci giorni). Pertanto, in casi analoghi per vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento sarà opportuno fornire la prova che, nonostante la breve durata del vincolo coniugale, i coniugi avevano concretamente instaurato una comunione spirituale e materiale”.