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Con l’apertura di una successione ereditaria vengono a galla, spesso tra i figli, antichi dissapori. Questi ultimi sono afferenti a donazioni di denaro elargite dal defunto genitore al figlio prediletto.

Quali sono i rimedi nei confronti di una donazione di denaro al figlio prediletto?

Se il genitore defunto ha lasciato testamento le eventuali donazioni di denaro elargite in vita al figlio prediletto possono essere contestate con l’azione di riduzione.

Se invece il defunto non ha disposto per testamento allora, nell’ambito della divisione dell’eredità, si potrà procedere a collazione. Sicchè, con il rimedio della collazione in sede divisionale, si potranno riunire alla massa ereditaria anche le donazioni di denaro ricevute in vita.

Bisogna distinguere tra donazione di denaro e donazione di immobile

Gli ermellini hanno infatti statuito che “nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale ultimo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto(ex multis Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n.9379 in Diritto & Giustizia 2020, 22 maggio).

E’ importante distnguere tra donazione di denaro e donazione di immobile. Ciò, al fine di imputare alla massa, in sede di azione di riduzione o di divisione e collazione, onde poter ricostruire l’esatta entità della donazione elargita dal defunto al figlio prediletto.

Cos’è la donazione indiretta?

E’ noto che “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” ex multis e per tutte Corte appello Milano sez. II, 02/07/2021, n.2084.

Sicché le donazioni di denaro vengono generalmente identificate come donazioni indirette.

E’ necessaria la forma dell’atto pubblico?

Ci sono diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto. Una più recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che “per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità”, ex multis e per tutte Tribunale Milano sez. VII, 13/07/2020, n.4140.

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