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Con la recentissima ordinanza n. 4523 del 14 febbraio 2019 la Suprema Corte di Cassazione è tornata a statuire sull’assegno di mantenimento, ritenendo applicabile il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.

La vicenda

I primi due gradi di giudizio avevano riconosciuto il diritto dell’ex moglie a percepire l’assegno divorzile stante l’età della donna, quasi sessantenne, la lunga durata del matrimonio, la circostanza che la stessa non disponeva di alcun reddito e le remote possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

L’ex marito proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che il criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” doveva ritenersi superato dovendosi dare rilievo, ai fini della determinazione del diritto a percepire l’assegno divorzile, al parametro “dell’indipendenza o autosufficienza economica”.

La decisione: il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio incide sulla determinazione dell’assegno divorzile

La Suprema Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza del 14 febbraio 2019 n. 4523 ha respinto proposto dal marito, confermando la decisione assunta nei due precedenti gradi di giudizio.

In particolare, gli Ermellini hanno precisato che

“il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto alla percezione dell’assegno “ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà”

In altri termini, il criterio della inadeguatezza dei mezzi adeguati di un coniuge o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli deve essere valutato alla luce degli altri criteri richiami dallo stesso articolo. In particolare, nel giudizio sulla sussistenza del diritto all’assegno di divorzio rilevano altresì le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione di divorzio, il contributo personale ed economico dato dai coniugi in costanza di matrimonio per la conduzione familiare e per la formazione del patrimonio familiare e personale di ciascun coniuge, il reddito dei coniugi e la durata del matrimonio.

Nel caso oggetto della pronuncia il diritto a percepire l’assegno divorzile si fonda su un’attenta analisi di tutti i parametri indicati nella norma.

È proprio in considerazione delle circostanze del caso concreto – quindi dell’età avanzata della donna, del suo status di inoccupata e priva di redditi, delle concrete difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – che i giudici hanno fondato il diritto dell’ex moglie a percepire l’assegno divorzile.


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