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L’asse ereditario non può essere ricostruito mediante consulenza tecnica d’ufficio.

In sede di divisione ereditaria, il consulente tecnico d’ufficio, nominato dal Giudice per quantificare l’esatto ammontare dell’asse ereditario e la formazione delle rispettive quote ereditarie, non deve ricercare le eventuali donazioni lesive di tali quote disposte in vita a favore di un solo erede a danno dell’altro.

Nei giudizi di divisione, infatti, la consulenza tecnica d’ufficio ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione del valore cespiti individuati dalle parti e non di ricercarne ulteriori: i beni mobili o immobili, le transazioni, le donazioni dirette o indirette effettuate a favore di un erede e in violazione della quota di legittima,  infatti, devono essere provati in giudizio dall’erede che lamenta di essere stato danneggiato nei suoi diritti.

Quanto sopra trova pieno riscontro e conferma nell’ultima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul tema, ordinanza n. 9979 del 23 aprile 2018, nella quale si ribadisce che non è onere del C.T.U., nè funzione e finalità della consulenza tecnica d’ufficio, andare alla ricerca dei beni mobili e delle somme di denaro di cui una parte si sarebbe appropriata ovvero delle donazioni disposte dal de cuius in vita.

Ciò è assolutamente ragionevole se si considera che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, al pari della testimonianza (per fare un esempio) ma è uno strumento attraverso il quale il giudice acquisisce informazioni essenziali per la risoluzione della controversia che richiedono cognizioni in materie specifiche che esulano dalle sue conoscenze (nel giudizio di divisione ereditaria, ad esempio, può essere  nominato consulente tecnico un architetto o un ingegnere per la stima dei valori immobiliari).

Ne consegue, quindi, che la consulenza tecnica d’ufficio non può essere impiegata per sopperire alle lacune probatorie delle parti ovvero per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.

In conclusione, in un giudizio di divisione ereditaria, al fine di ricostruire la massa ereditaria e di procedere poi, dopo la stima dei beni, alla corretta divisione, sarà necessario indicare con precisione tutti i cespiti che si asseriscono facenti parte della massa ereditaria, sia quelli presenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, sia quelli indebitamente usciti dal patrimonio dello stesso quando era ancora in vita.

In difetto, tali cespiti non potranno essere ricercati per mezzo della consulenza tecnica d’ufficio, non entreranno  a far parte della massa ereditaria, non potranno essere oggetto di stima da parte del consulente tecnico e non verranno tenuti in considerazione ai fini della divisione ereditaria.

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