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Con il decesso del proprio caro e l’apertura della successione ereditaria, si pone per molti il problema della  divisione dell’eredità tra gli eredi.

A volte, lo scioglimento della comunione ereditaria comporta grandi attriti tra gli eredi con conseguente difficoltà a trovare un accordo sulla ripartizione del patrimonio tra gli eredi e/o sulla vendita a terzi dei beni ereditati.

La divisione dell’eredità

In particolare, la divisione può essere di natura:

i) testamentaria, se effettuata dal de cuius nel testamento;
ii) contrattuale, se frutto di un accordo tra i coeredi;

iii) giudiziale, se effettuata dal giudice adito in caso di disaccordo tra gli eredio.

Nel caso di divisione effetuata dal testatore, se il testatore avrà ripartito i propri beni secondo le disposizioni di Legge, rispettando quindi le quote di legittima e di disponbile, potrebbero non sorgere questioni tra le parti, salvo azioni pretestuose.

Nel caso, invece, di divisione contrattuale o giudiziale bisognerà dapprima procedere alla stima dei vari beni facenti parte della massa ereditaria e, successivamente, alla formazione di porzioni di beni, sulla scorta del valore delle quote ereditarie di ciascun coerede.

Le porzioni  di patrimonio ereditario dovrebbero comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità.

In caso di ineguaglianza nelle quote ereditarie si potrà compensare con un equivalente in danaro, da versarsi a chi riceve porzioni di minor valore.

In caso di porzoni uguali, poi, l’art. 729 Cod. Civ., in sede giudiziaria, si procederà con l’estrazione a sorte. In caso di beni costituenti frazioni eguali di quote disuguali, si potrà procedere pure per estrazione a sorte. Invece, per le porzioni diseguali, si procederà mediante attribuzione.

L’orientamento costante della Suprema Corte ritiene che l’estrazione a sorte in caso di eguaglianze di quote possa essere derogata (cfr. da ultimo ordinanza n. 726/2018 del 15 gennaio 2018):

«il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 Cod. Civ., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità».

Il consiglio dell’Avvocato

L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate avverte che “la Suprema Corte, nella citata ordinanza, ha avuto modo di precisare come la valutazione che porta i Giudici a scegliere il criterio dell’attribuzione, attraverso quindi l’assegnazione diretta delle quote agli eredi, a discapito di quello dell’estrazione a sorte, non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione”.

Lo Studio Legale Lambrate assiste la propria Clientela sin dal momento dell’apertura della successione al fine di risolvere eventuali conflitti tra gli eredi sin da subito, consigliando se possibile un accordo di divisione dell’eredità in sede stragiudiziale.