Ti lascio all’altare!
Non solo nei film gli sposi non si sposano più, annullando le nozze appena pochi giorni prima dalla data fissata per la celebrazione del matrimonio.
Anche nella realtà per alcune persone è avvenuto anche questo. Così gli ex futuri sposi si trovano nel vortice degli adempimenti: annullamento delle partecipazioni di nozze, della sala per la celebrazione e di quella per il ricevimento, delle bomboniere, del viaggio di nozze, etc. etc.
E chi paga tutte queste spese? L’ex futuro sposo che rompe la promessa?
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 15 aprile 2010, n. 9052), ai sensi dell’art. 81 Cod. Civ., la promessa di matrimonio, risultante da atto pubblico o scrittura privata o da richiesta di pubblicazione, obbliga il promittente a risarcire il danno causato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promesse rifiutate senza giusto motivo.
Il promesso sposo inadempiente, quindi, non è tenuto a risarcire i danni conseguenti al mancato adempimento della promessa, bensì a reintegrare il patrimonio del fidanzato incolpevole per le spese che abbia subito o per l’impegno di spesa assunto (pagamento di acconti) a causa della promessa non mantenuta.
L’obbligazione ex lege di rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ad esempio, secondo la Cass. Civ. Sez. Terza, sentenza n. 20889 del 15 ottobre 2015, riguarda anche le spese provate per l’abito da sposa/o e gli arredi e dei lavori di ristrutturazione effettuati per la dimora coniugale, etc., nonché tutte le spese fatte e le obbligazioni contratte in vista del matrimonio.
Con ciò, la giurisprudenza ha inteso salvaguardare il libero consenso di ciascun individuo di contrarre le nozze, con la conseguenza che la libera scelta potrà per ciascun futuro sposo essere modificata fino al momento della celebrazione delle nozze.
E’ lecito così lasciare la sposa o lo sposo all’altare!
Chi recede ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio dovrà rimborsare l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, senza dover risarcire alcun danno non patrimoniale.
Il recedente, poi, per andare esente dai rimborsi all’altro coniuge, dovrà dimostrare la sussistenza di un giustificato motivo della rottura del fidanzamento.