Nei casi di cui all’art. 28, comma 5, Legge n. 184 del 1983, l’adottato ha diritto di accedere alle informazioni concernenti la sua famiglia biologica, tanto relativamente ai genitori biologici quanto alle sorelle e fratelli biologici adulti.
In merito all’accesso alle informazioni sui fratelli e sorelle biologiche si è espressa di recente la Suprema Corte, Sezione Prima Civile, con sentenza del 20 marzo 2018, n. 6963, riconoscendo in capo all’adottato un vero e proprio diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine.
Il diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine viene affermato, stante l’importante ruolo svolto da queste informazioni nella costruzione dell’identità personale di ogni persona umana.
Secondo gli Ermellini però il diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine deve seguire procedimenti giudiziali distinti, a seconda che si tratti dei genitori biologici oppure di altri componenti il nucleo familiare originario dell’adottato, in considerazione della diversità dei ruoli di questi familiari.
In effetti, se per i genitori biologici incontrare il proprio figlio può essere una “complicanza” insita nella loro posizione, altrettanto, non può dirsi per i fratelli e le sorelle biologiche.
In pratica, nel bilanciamento giudiziale tra il diritto alla riservatezza dei genitori biologici e il diritto all’identità personale dell’adottato il Giudice dovrà dare precedenza a quest’ultimo, così sacrificando la privacy dei genitori naturali, che potranno anche non assistere al procedimento.
Invero, le sorelle e i fratelli, ben potrebbero -ed avrebbero diritto- avere interesse a tenere celata la propria parentela biologica al fine di tutelare la propria identità e il proprio equilibrio di vita.
Così, nei confronti delle sorelle e dei fratelli, il Giudice deve procedere al concreto bilanciamento tra gli interesse di chi chiede di conoscere le proprie origini e del parente che ben potrebbe voler tutelare la sua privacy.
Per questo motivo, i soggetti diversi dai genitori biologici devono essere interpellati nel procedimento avanti al Tribunali per i Minorenni con assoluto rispetto della loro riservatezza (Cass. Civ. S.U. n. 1946 del 2017).
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