La Corte di Cassazione, con due recenti ordinanze della Terza Sezione Civile, depositate entrambe il 9 settembre 2025, ha affrontato e chiarito due questioni fondamentali in materia di risarcimento danni da sinistro stradale e, nello specifico, sia sul valore delle testimonianze della testimonianza sia sulle modalità di azione del terzo trasportato.
Testimonianza del terzo trasportato: parentela non significa incapacità
La prima ordinanza (n. 24867) si concentra sulla testimonianza del terzo trasportato. Il caso riguardava un incidente in una rotonda in cui l’autovettura del danneggiato veniva investito dall’auto della convenuta, la quale, viaggiando a velocità elevata, si era persino ribaltata dopo la collisione.
I giudici di primo e secondo grado avevano considerato “incapaci a testimoniare” due passeggeri, uno dei quali era anche un parente del danneggiato, perché potenzialmente interessati all’esito della causa.
La Corte di Cassazione invece ha accolto il ricorso del danneggiato, ribadendo un principio chiave: l’incapacità a testimoniare è distinta dall’attendibilità della testimonianza. L’incapacità, regolata dall’art. 246 c.p.c., si ha solo in presenza di un interesse giuridico diretto nella causa, non di un mero interesse di fatto come la parentela o l’essere un passeggero. Inoltre, tale eccezione deve essere sollevata tempestivamente dalla controparte, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
In sostanza, il fatto che un testimone sia un parente o un amico non lo rende automaticamente “incapace” di testimoniare, ma può al più influenzare la valutazione discrezionale del giudice sulla sua attendibilità. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza di appello, rinviando la causa per una nuova valutazione delle prove testimoniali.
Azioni cumulative per il terzo trasportato
La seconda ordinanza (n. 24840) ha riguardato invece la tutela del terzo trasportato.
La Cassazione ha chiarito che il terzo trasportato ha una tutela rafforzata e può cumulare le azioni risarcitorie: può sia agire direttamente contro l’assicurazione del veicolo su cui era a bordo (azione ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005) sia ricorrere all’azione generale contro il responsabile del sinistro (ex art. 144 del medesimo d.lgs.). L’unico limite è che il sinistro non sia stato causato da un caso fortuito.
Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta strategia processuale e conferma che il legislatore ha voluto offrire al terzo trasportato una maggiore flessibilità nel cercare il risarcimento dei danni subiti.
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