Il dovere di solidarietà economica post-coniugale
Secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. Civ., sentenza n. 663 del 2018), l’assegno divorzile troverebbe il suo fondamento nel dovere inderogabile di solidarietà economica post-coniugale imposto all’interno della società civile dalla stessa Costituzione (art. 2 e 23).
Il diritto all’assegno divorzile avrebbe quindi natura esclusivamente assistenziale per il coniuge econimicamente più debole, trovando così la sua giustificazione d’essere.
Sicchè, all’interno del giudizio, volto al riconoscimento del diritto all’assegno divorzile al coniuge più debole, si dovranno distinguere due fasi: quella dell’an debeatur e quella del quantum debeatur.
La fase dell’an debeatur
Nella prima fase, in pratica, il Giudice, in presenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto e della prospettiva di porre a carico di un soggetto un dovere contributivo potenzialmente sine die, dovrà indagare sull’esigenza di una reale necessità di solidarietà economica o di una illegittima locupletazione.
Tanto, comporta una fase di accertamento, volta ad indagare la presenza di mezzi adeguati/inadeguati per vivere in capo al coniuge richiedente o la possibilità/l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con ciò verificando dunque l’indipendenza e l’autosufficienza economica del richiedente.
Così, se l’ex coniuge possiede mezzi adeguati o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto all’assegno divorzile dovrà essere negato; se, invece, il richiedente dimostra di non possedere mezzi adeguati e di non essere ingrado di procurarseli per ragioni oggettive, il diritto deve essere riconosciuto.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sentenza n. 11504 del 2017) ha ritenuto che, nel giudizio di “adeguatezza/non adeguatezza” dei mezzi di sussistenza, non sia più attuale il criterio del “tenore di vita” goduto durante il matrimonio, sia perchè comporterebbe una sorta di “ultrattività del vincolo matrimoniale” in contrasto con la fine dell’unione, sia in forza del principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi, quali persone singole e libere di autodeterminarsi.
La fase del quantum debeatur
Esperita positivamente la fase dell’an debeatur, il Giudice, per assegnare il diritto all’assegno divorzile, dovrà quantificare lo stesso nella fase c.d. quantum debeatur, volta alla quantificazione del diritto.
Banalmente, il giudice decide quanto dovrà essere corrisposto all’ex coniuge mensilmente a titolo di assegno divorzile.
Si ricorda che tale somma potrà essere soggetta a successiva revisione qualora le condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi cambino oppure qualora l’ex coniuge beneficiario intraprenda una stabile convivenza.
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